Proroga versamenti dichiarazione dei redditi 2017: esclusi i professionisti

Giuseppe Guarasci - Dichiarazione dei redditi

Perché i professionisti sono stati esclusi dalla proroga ufficiale delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017?

Proroga versamenti dichiarazione dei redditi 2017: esclusi i professionisti

Professionisti esclusi dalla proroga ufficiale dei versamenti Unico 2017 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi: proviamo a capire la ratio di questa scelta.

Giovedì 20 luglio è arrivata la proroga ufficiale per i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017, annunciata con il comunicato ufficiale del Mef numero 125 dello stesso giorno che ha anticipato la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del relativo DPCM. La proroga riguarda solo i titolari di reddito di impresa e vede l’esclusione bizzarra dei professionisti.

Quale potrebbe essere la ragione di questa esclusione? Proviamo a comprenderlo insieme.

Professionisti esclusi dalla proroga della dichiarazione dei redditi (ex modello Unico 2017). Perché?

La questione della proroga ufficiale dei versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017 (ex modello Unico) ha fatto davvero scalpore, con i professionisti sul piede di guerra per la tempistica e la modalità con cui questa proroga è stata concessa.

Venerdì scorso Informazione Fiscale ne ha parlato anche con Gilberto Gelosa, consigliere nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell’intervista realizzata da Francesco Oliva. Quello che emerge è un quadro sconfortante, dove contribuenti, imprese e professionisti sono in balia di un fisco malato e ormai disperato.

L’esclusione dei professionisti dalla proroga dei versamenti Unico 2017 è inevitabilmente collegata a questo discorso.

La ragione essenziale, infatti, è - e non potrebbe essere altrimenti - quella del gettito fiscale.

Se si arriva ad escludere dalla proroga proprio quella categoria dei contribuenti che la proroga stessa l’ha richiesta a gran voce, vuol dire che il legislatore non ha nessuno spazio finanziario per operare in quel senso.

Ma al di là della questione dei professionisti ci sono anche altri dubbi.

Proroga ufficiale imposte versamenti dichiarazione dei redditi (ex modello Unico) 2017: gli altri dubbi dei professionisti

I professionisti non sono l’unico capitolo dubbio di questa paradossale vicenda. Molti dubbi sono emersi per come il DPCM - ed anche il precedente comunicato ufficiale del Mef - è stato scritto.

In sostanza si parla di reddito di impresa, per cui da più parti si è paventata la possibilità che tale previsione si riferisse solo ad Irpef ed Ires e non già, per esempio, all’ Irap oppure al diritto camerale.

Occorre tuttavia osservare come tali dubbi non abbiano ragione di sussistere.

Infatti, se nella norma che istituisce l’imposta considerata ovvero in disposizioni successive viene stabilita una data specifica di scadenza per il versamento ovvero ancora se è stabilito che il versamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi non ci sono dubbi che la proroga valga anche per Irap, Iva, diritti camerali e contributi INPS.

Per l’Irap, per esempio, vige l’articolo 30 del Decreto Legislativo numero 446/1997:

Articolo 30. Riscossione dell’imposta e versamento in acconto

2. L’imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione e’ riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità’ e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi”.

In ordine al diritto camerale il riferimento normativo da considerare è invece l’articolo 8 del Decreto Interministeriale 359 del 2001:

Art. 8. - Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento
1. Le camere di commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l’ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all’autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
2. Il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.
3. Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese in corso d’anno versano il diritto dovuto al momento dell’iscrizione o dell’annotazione.
4. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese in corso d’anno versano, al momento dell’iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato; saldano l’eventuale maggiore importo dovuto relativo all’anno di iscrizione a norma dei successivi commi 5 e 6.
5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve essere determinato dal contribuente medesimo applicando le aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e riportate sul modulo di cui al comma 1, al fatturato complessivo del contribuente.
6. Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all’esercizio precedente
”.

Ciò ovviamente non toglie che si tratti di dubbi più che legittimi, alimentati da un modo di fare assolutamente censurabile da parte delle nostre istituzioni.

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