Procedimento amministrativo: novità sui termini di conclusione e non solo. Con la circolare n. 55 dell'8 aprile 2021 l'INPS illustra le principali innovazioni introdotte dal nuovo Regolamento aggiornato in termini di efficienza e trasparenza e adottato dall'Istituto in attuazione del Decreto Semplificazioni.
Novità nel procedimento amministrativo di fronte all’INPS: nuovi termini per la conclusione del procedimento, oltre a modifiche in materia di decorrenza e sospensione.
Queste sono solo alcune delle rimodulazioni apportate dal nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2020, n. 111.
Con la circolare numero 55 dell’8 aprile 2021 l’Istituto illustra i cambiamenti più significativi introdotti da questo documento che, in un’ottica di maggiore efficienza, efficacia e trasparenza, recepisce le disposizioni previste dal Decreto Legge numero 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni).
Procedimento amministrativo, novità sui termini: aggiornato il Regolamento INPS
Il nuovo Regolamento o, meglio, la tabella A) ad esso allegata, illustra le deadline specifiche per ciascun procedimento nelle ipotesi in cui detti termini di conclusione del procedimento siano diversi dai trenta giorni canonici previsti, in via generale, dalla normativa in materia di procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990).
La tabella, sempre in ossequio ai principi di trasparenza e speditezza, per ciascun provvedimento dà nota dell’unità organizzativa di riferimento, del soggetto responsabile e dei termini inziali.
Termini che, nella prospettiva di maggiore efficienza ribadita dalla circolare INPS numero 55 dell’8 aprile 2021, sono stati ridotti dalla recente riforma proprio allo scopo di accelerare tutto il processo e offrire un miglior servizio ai cittadini.
- INPS- circolare numero 55 dell’8 aprile 2021
- Scarica la circolare su Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020
Solo a titolo esemplificativo, per i procedimenti in materia di Assegno ordinario di invalidità, il termine di conclusione è ora fissato a 85 giorni dalla data di ricezione della domanda completa ovvero dalla data di decorrenza del diritto se successivo.
E, ancora, un’importante modifica è quella apportata all’articolo 5 del Regolamento in materia di interruzione e sospensione:
“(...) alla tempestiva comunicazione all’istante dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata da parte del responsabile del procedimento, consegue la sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti e non più, come previsto dalla precedente disciplina, l’interruzione dei termini del procedimento”.
Si legge nella circolare numero 55 del 2021.
Si ricorda che una volta estinta la causa di sospensione i termini riprendono a decorre dal punto in cui erano stati sospesi. Viceversa, finita l’interruzione i termini riprendono da capo.
Il Regolamento aggiornato: la ratio della maggiore speditezza a tutela dell’utenza
In generale, tutte le modifiche introdotte con il nuovo Regolamento hanno lo scopo di velocizzare l’intero iter in relazione alle scadenze temporali fissate per i diversi provvedimenti.
Si tratta delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni che ha riformato gran parte della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti.
La rimodulazione è stata prevista un’ottica di maggiore efficienza a tutela dei cittadini che, peraltro, in caso di ritardi possono agire in risarcimento del danno nei confronti dell’INPS secondo quanto previsto dall’articolo 10 dello stesso Regolamento,
La ratio è quella del Decreto Semplificazioni che punta ad un rapporto tra utenti e PA più semplice, più trasparente e, per l’aspetto a cui si riferisce il Regolamento, “più veloce”.
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