Il susseguirsi di obblighi ed adempimenti ridondanti ed abnormi rispetto alla effettiva esigenza della Amministrazione Finanziaria ha avuto riscontro proprio a ridosso della Festa dei Lavoro di questo 1° maggio 2022.
La lettura del recente provvedimento direttoriale emanato dall’Agenzia delle Entrate, in attuazione del Decreto MEF dell’11 dicembre scorso in materia di Aiuti di Stato, è una ennesima riprova della poca considerazione del ruolo e dell’impegno dei professionisti del fisco da parte delle Istituzioni.
E questo proprio a 4 giorni dal 1° Maggio indicata dalla Legge n. 260/1949 in materia di ricorrenze festive come “Festa del Lavoro”.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 27 Aprile scorso:
“… definisce, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, e dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022 (di seguito “decreto”), le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell’articolo 4 del decreto …”
L’esame del modello e delle istruzioni dell’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato Covid-19 a mio avviso rivela l’obbligo di fornire una serie di informazioni eccessive rispetto alla esigenza di una attestazione da parte del contribuente della liceità della fruizione del credito di imposta e/o dell’aiuto finanziario a questi erogato.
Autodichiarazione aiuti di Stato Covid entro il prossimo 30 giugno 2022: ecco le norme che la rendono quantomeno discutibile
Voglio qui elencare una serie di elementi che rendono quantomeno discutibile la richiesta di una serie di informazioni di dettaglio in aggiunta alla mera autodichiarazione relativa al rispetto dei più ampi limiti di Aiuti di Stato definiti dalla normativa comunitaria:
- 1 - Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - Articolo 6 - Conoscenza degli atti e semplificazione - il comma 4 dell’articolo sopra indicato riporta la seguente regola:
“Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.”
- 2 - La Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Di questa norma proprio l’articolo richiamato dallo Statuto del Contribuente sopra citato riporta che:
“Art. 18. (Autocertificazione):
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”
- 3 - La Legge 24/12/2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea - Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato:
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all’erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all’articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l’inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.
Il paradosso dell’autocertificazione
Paradossale è infine la lettura del comma 7 dello stesso articolo 52:
A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2.
I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l’avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l’avvenuta interrogazione dello stesso.
L’inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d’ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti.
L’inadempimento è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno
Detto che alla luce di quanto sopra l’adempimento in commento dovrebbe al più essere limitato alla mera autocertificazione senza ulteriore indicazione di dati ed informazioni in eccesso a quanto già in possesso della PA, è al più quest’ultima che deve adoperarsi per aggiornare al più presto il Registro affinché non sia il contribuente danneggiato dall’inadempimento del Pubblico Ufficio.
Il rispetto della dignità del Lavoro deve avvenire per ogni sua forma dipendente ed autonoma ed a maggior ragione dalla macchina burocratica della PA che, supportata dalla politica, in questi anni ha sventolato la bandiera della semplificazione con i risultati sotto gli occhi di tutti.
Il termine dell’adempimento ricade peraltro in un imbuto particolarmente pregno e cruciale per l’attività degli studi professionali alle prese con la chiusura dei Bilanci, delle Dichiarazioni Fiscali, della Liquidazione delle relative imposte, lo studio e la messa in pratica dei nuovi adempimenti ai fini dell’Esterometro decorrenti dal 1° luglio prossimo, come pure per l’adempimento ad oggi ancora “fantasma” relativo alla estensione dell’obbligo di fattura elettronica per i forfettari.
Un insieme di adempimenti che in un anno cruciale per la ripresa della economia del Paese assorbiranno le energie dei professionisti - e dei loro lavoratori dipendenti e collaboratori - impegnati, oltre alle consuete attività di studio, anche ad affiancare i propri clienti nell’espletamento di questi nuovi obblighi tributari o pseudo tali.
Un Lavoro enorme che chiede quantomeno rispetto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Primo maggio amaro per i lavoratori del fisco