Plusvalenza superbonus: tassazione esclusa per il 50 per cento dell’immobile in successione

Tommaso Gavi - Irpef

Nuovi chiarimenti sulla tassazione delle plusvalenze del superbonus: si applica anche in caso di solo lavori sulle parti comuni dell'edificio ma è escluso il 50 per cento dell'abitazione, se è ottenuto per successione

Plusvalenza superbonus: tassazione esclusa per il 50 per cento dell'immobile in successione

La tassazione delle plusvalenze in caso di vendite di immobili entro dieci anni dalla fine dei lavori del superbonus si applica solo per la parte di abitazione che è stata acquistata e non è stata ottenuta per successione.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella riposta all’interpello numero 208 del 23 ottobre 2024.

Per il calcolo della base imponibile si deve distinguere tra la quota ottenuta per successione, che è esclusa dalla tassazione, e quella che si riferisce alla parte acquistata a titolo oneroso.

La tassazione è applicabile anche nel solo caso di lavori su parti comuni condominiali.

Plusvalenza superbonus: la tassazione si applica anche in caso di soli lavori sulle parti comuni dell’edificio

Continuano i chiarimenti in tema di superbonus, in questo caso sul calcolo della base imponibile per l’applicazione della tassazione delle plusvalenze, con la pubblicazione della risposta all’interpello numero 208 del 23 ottobre 2024.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 208 del 23 ottobre 2024
Calcolo della tassazione sulle plusvalenze nel caso di edificio ottenuto per il 50 per cento tramite una successione.

Gli spunti per i chiarimenti arrivano dall’istante, che intende vendere un immobile su cui sono stati realizzati interventi di superbonus nelle parti comuni dell’edificio.

Lo stesso fa sapere di aver ottenuto l’immobile per metà attraverso una successione e chiede chiarimenti:

  • sull’applicazione della tassazione delle plusvalenze per gli interventi realizzati;
  • sull’eventuale calcolo della base imponibile alla luce del fatto che metà dello stabile è stato ottenuto per mezzo di una successione.

L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento.

A regolare la nuova plusvalenza immobiliare imponibile è l’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La tassazione, con imposta sostitutiva al 26 per cento, si applica sulle plusvalenze di vendite effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Sono interessati dalle nuove regole gli edifici venduti entro dieci anni dalla conclusione dei lavori di superbonus, che non sono stati adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra la conclusione dei lavori e la vendita.

Allo stesso modo, la tassazione delle plusvalenze non si applica per abitazioni ottenute per successione.

I chiarimenti sulle regole sono stati forniti con la circolare n. 13/2024.

Il documento di prassi chiarisce che non è rilevante la tipologia di interventi effettuati, trainanti o trainati.

Inoltre, per l’applicazione della tassazione delle plusvalenze:

“è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.”

Chiarito che, quindi, l’istante dovrà tenere conto della disciplina relativa alla tassazione delle plusvalenze, l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti anche sul calcolo della base imponibile.

Plusvalenza superbonus: tassazione esclusa per il 50 per cento dell’immobile in successione

Lo stesso documento di prassi citato, la circolare n. 13/2024 fornisce chiarimenti anche sull’esclusione dalla tassazione sulle plusvalenze per immobili acquisiti per successione.

In questo caso il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa.

L’esclusione, però, riguarda esclusivamente la plusvalenza che si riferisce alla quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione.

L’altra parte rientra nel calcolo pro-quota. Nel caso in questione, per il calcolo della base imponibile bisognerà assoggettare a tassazione il 50 per cento della plusvalenza determinata come differenza tra:

  • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta;
  • il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile.

Nel calcolo non si dovranno considerare le spese sostenute dall’istante relativamente agli interventi ammessi al superbonus, dal momento che i lavori si sono conclusi entro cinque anni dalla vendita.

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