Piattaforma di raccolta firme, niente IVA sui contributi ricevuti: si tratta, infatti, di donazioni quando i versamenti vengono effettuati a sostegno del progetto in generale, e non di corrispettivi per prestazioni di servizi
Non si applica l’IVA ai contributi che gli utenti versano per finanziare la piattaforma di raccolta firme: si tratta di donazioni a sostegno del progetto in generale, e non di corrispettivi per prestazioni di servizi.
Diverso, infatti, potrebbe essere il caso di versamenti effettuati per sostenere con azioni specifiche una particolare petizione online.
Individuare la natura delle somme è fondamentale per stabilire se è dovuta o meno l’imposta sul valore aggiunto.
Piattaforma di raccolta firme, niente IVA sui contributi versati dai sostenitori
A rivolgersi all’Amministrazione finanziaria italiana per avere chiarimenti sulle donazioni degli utenti è una società statunitense che gestisce una piattaforma di raccolta firme online.
Grazie agli strumenti messi a disposizione sul sito web, tutti possono avviare gratuitamente una petizione online su qualsiasi tema.
Non è necessario versare alcuna somma per avviare le campagne, ma gli utenti possono sostenere il progetto in generale con dei contributi tramite il programma di sottoscrizione.
In cambio delle somme versate la piattaforma non offre particolari servizi, a parte una mail periodica di riepilogo delle attività in corso.
Ai contributi versati dagli utenti residenti in Italia è necessario applicare l’IVA?
Questo il quesito posto all’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello numero 632/2021, chiarisce che nei casi come quello analizzato l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta.
“I contributi erogati dagli utenti, relativi al programma di sottoscrizione, si considerano mere movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA”.
Il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA, infatti, deve essere escluso quando non si verifica una correlazione tra le somme pagate e l’attività finanziata.
La società, infatti, prevede anche la possibilità di contribuire alle petizioni sponsorizzate versando somme che servono a promuovere le raccolte firme su vari canali, sui social media e via mail. E in casi come questi si potrebbe arrivare a conclusioni diverse.
Piattaforma di raccolta firme: se i contributi versati sono donazioni, non è dovuta l’IVA
L’interrogativo posto dalla società statunitense fornisce lo spunto per ribadire quali sono i confini del campo di applicazione dell’IVA.
Si chiarisce che sono soggette all’imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che vengono effettuate a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo d’imposta, vale a dire quando il compenso ricevuto costituisce un controvalore effettivo e quando esiste un nesso diretto tra questi due elementi.
In generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un “obbligo di dare, fare, non fare o permettere”. Quando quest’obbligo non esiste, l’imposta non è dovuta.
L’elemento dell’“unilateralità della prestazione” è un fattore fondamentale da considerare per valutare la natura delle somme versate. Detto in altre parole, se il pagamento avviene senza aspettarsi nulla in cambio, alcun vantaggio economico o alcuna controprestazione, il contributo può considerarsi a fondo perduto.
Nel documento si legge:
“Al fine di accertare se i contributi oggetto del presente quesito costituiscano corrispettivi per prestazioni di servizi oppure donazioni è necessario far riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti”.
Nel caso analizzato i contributi versati dagli utenti alla piattaforma per le raccolta firme online sono utili a finanziare il suo funzionamento in generale e non rappresentano il corrispettivo di una specifica prestazione. Sono, quindi, donazioni e non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
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