Pace fiscale, scadenza il 30 settembre 2021: verifica stralcio cartelle a rischio e pericolo del contribuente

Pace fiscale, scadenza del 30 settembre 2021 alla prova della verifica dei carichi ammessi allo stralcio delle cartelle. È a proprio rischio e pericolo che i contribuenti possono controllare se tra i debiti dovuti ci siano carichi annullabili, ed è sul limite di reddito di 30.000 euro che bisognerà prestare particolare attenzione.

Pace fiscale, scadenza il 30 settembre 2021: verifica stralcio cartelle a rischio e pericolo del contribuente

Pace fiscale, anche la scadenza del 30 settembre 2021 si incrocia con la procedura di stralcio delle cartelle.

Nella stessa giornata entro la quale l’Agenzia delle Entrate invierà all’agente della riscossione l’elenco dei codici fiscali esclusi dall’annullamento dei debiti fino a 5.000 euro, i contribuenti saranno chiamati a pagare la rata della rottamazione ter e del saldo e stralcio dovuta originariamente nel mese di luglio dello scorso anno.

Prima di pagare la rata indicata nel bollettino originario inviato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, sarà possibile verificare se si rientra tra i beneficiari dello stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro.

Si può infatti controllare tramite il servizio di verifica online predisposto dall’AdER se il proprio debito rientra tra quelli che verranno cancellati entro il 31 ottobre 2021 e ricalcolare l’importo dovuto per la definizione agevolata.

Una verifica che però è a rischio e pericolo del contribuente, chiamato a controllare preliminarmente se rispetta il limite di reddito di 30.000 euro per l’accesso allo stralcio delle cartelle.

Pace fiscale, scadenza il 30 settembre 2021: verifica stralcio cartelle a rischio e pericolo del contribuente

È la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate la bussola per i contribuenti chiamati a verificare se nel proprio piano di pagamento relativo alla pace fiscale rientrano carichi per i quali sarà effettuato lo stralcio automatico.

Un controllo che dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021 per i contribuenti tenuti a versare la rata della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Come sopra evidenziato, sebbene sul sito dell’AdER sia presente un servizio che consente di verificare se tra i debiti ammessi alla rottamazione ter e al saldo e stralcio vi siano carichi oggetto di cancellazione, sarà il contribuente a dover controllare se rispetta il limite di reddito previsto dal decreto Sostegni.

Sono tre i requisiti specifici per l’accesso allo stralcio delle cartelle esattoriali:

  • l’importo del carico affidato all’agente della riscossione non dovrà superare i 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, alla data del 23 marzo 2021;
  • la data di affidamento dovrà essere compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;
  • il reddito imponibile del contribuente relativo al 2019 non dovrà superare i 30.000 euro di importo.

Il servizio online predisposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione effettua la verifica solo sui primi due requisiti.

La presenza di debiti ammessi allo stralcio automatico, per i quali sarà possibile non effettuare o effettuare solo in parte il versamento della somma dovuta entro la scadenza del 30 settembre 2021, verrà quindi evidenziata esclusivamente tenuto conto dell’importo dovuto alla data del 23 marzo 2021 e della data di affidamento.

Sul limite di reddito il controllo sarà fai da te , con il rischio di decadere dalla definizione agevolata in caso di errori nel determinare se si rispetta il limite dei 30.000 euro.

Ed è a fronte del rischio di perdere i vantaggi della definizione agevolata che appare utile riepilogare le regole indicate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sullo stralcio delle cartelle relative proprio al calcolo del reddito imponibile.

Pace fiscale in scadenza, saldo e stralcio con verifica fai da te del limite di reddito

Nel limite di reddito di 30.000 euro per le persone fisiche interessate dallo stralcio delle cartelle rientrano anche le somme assoggettate a cedolare secca o all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario.

Si prende a riferimento il reddito per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali ma, considerando che il decreto Sostegni fa riferimento al reddito imponibile, restano fuori dalla determinazione del limite massimo la deduzione per l’abitazione principale e gli altri oneri deducibili.

Bisognerà quindi sommare al reddito imponibile - e non al reddito complessivo - i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfettario.

Nella pratica, in vista della scadenza del 30 settembre 2021 per le rate della pace fiscale, per determinare se si rientra o meno nel limite di reddito di 30.000 euro, le persone fisiche dovranno verificare la somma dei seguenti redditi indicati nel modello 730-3 o Redditi 2020:

  • reddito imponibile IRPEF: Rigo 14 del modello 730-3 o rigo RN4 del modello REDDITI PF;
  • reddito assoggettato alla cedolare secca: Rigo 6 del modello 730-3 o somma dei righi RB10, col.14, RB10, col. 15 e RL10, col. 6
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni: Rigo LM38, col. 1.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si farà invece riferimento al modello Redditi SC, SP, ENC relativo ad un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019 e, ai fini dello stralcio:

  • in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019;
  • in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto cheù partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il modello RSC.

Pace fiscale e stralcio delle cartelle: rischi e dubbi in caso di errori e pagamenti omessi o parziali

Dopo un’analisi delle indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate, e arrivati ormai a ridosso della scadenza del 30 settembre 2021 per il pagamento delle rate, è bene evidenziare quelli che sono gli aspetti più controversi dello stralcio delle cartelle in relazione alla pace fiscale.

In primo luogo il tempismo: i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate che specificano le modalità di calcolo del reddito imponibile ai fini dello stralcio delle cartelle arrivano in evidente ritardo, se si considerano le scadenze già passate della pace fiscale, fissate al 31 luglio e il 31 agosto.

Si deve poi tener conto che gli ammessi alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle, se da un lato hanno la possibilità di verificare la presenza di carichi oggetto di annullamento, dall’altro sono esposti al rischio di decadere dalla definizione agevolata in caso di versamento omesso o tardivo.

Il servizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione offre infatti un esito parziale, considerando come sopra specificato che il controllo effettuato non riguarda il limite reddituale di 30.000 euro.

Si ricorda che chi non paga le rate della pace fiscale entro la scadenza (alla quale si sommano i 5 giorni di tolleranza) decade dal piano agevolato di versamento e non può richiedere nuove rateizzazioni.

Predisporre un servizio telematico integrato con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, che consentisse quindi di avere certezza circa la possibilità di rientrare nello stralcio automatico, avrebbe indubbiamente reso più semplice e immediata la verifica circa la possibilità di non pagare o pagare in misura ridotta le rate della rottamazione e del saldo e stralcio.

C’è poi un secondo aspetto critico da evidenziare: l’articolo 4 comma 6 del decreto Sostegni prevede che:

“Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.”

Se da un lato viene chiaramente disposta la sospensione delle procedure di riscossione fino al 31 ottobre 2021, data ultima fissata dal decreto MEF del 14 luglio 2021 per lo stralcio delle cartelle, dall’altro non è stata prevista nessuna modifica alle scadenze della pace fiscale per i carichi potenzialmente ammessi alla sanatoria, nel rispetto del valore dei 5.000 euro e del periodo temporale 2000-2010.

La scelta tutt’altro che felice di far coincidere l’iter di attuazione dello stralcio delle cartelle con le scadenze della pace fiscale fa quindi i conti con molti aspetti non ancora chiari.

Le vie d’uscita fornite ai contribuenti, e nello specifico la possibilità di ricalcolare l’ammontare del debito dovuto tramite il portale dell’AdER, espongono poi il contribuente a rischi elevati, con l’unica alternativa di pagare la somma originariamente dovuta che in ogni caso non sarà oggetto di rimborso in caso di successivo stralcio.

Ancora una volta, le insidie superano i benefici, e il mancato coordinamento tra norme tributarie espone il contribuente al rischio di errori dal conto salato.

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