Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: domanda entro il 31 dicembre 2025

Francesco Rodorigo - Pensioni

Arrivano le istruzioni INPS per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. Si possono riscattare massimo 5 anni, anche non continuativi. La domanda va inviata entro il 31 dicembre 2025

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: domanda entro il 31 dicembre 2025

Diventa operativa la nuova pace contributiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.

L’INPS nella circolare del 29 maggio fornisce tutte le istruzioni per procedere con il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Cittadini e cittadine possono riscattare fino a 5 anni anche non consecutivi, compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 2024. Il riscatto è pienamente cumulabile con quello precedente.

La domanda di riscatto va inviata entro il 31 dicembre 2025. L’onere si può pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate di importo non inferiore a 30 euro.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: domanda entro il 31 dicembre 2025

L’INPS con la circolare n. 69, pubblicata il 29 maggio 2024, fornisce le istruzioni operative per procedere con il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Si tratta della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi da 126 a 130, che reintroduce per il biennio 2024-2025 la possibilità di riscattare a fini pensionistici periodi non coperti da contribuzione.

Come previsto dalla normativa, tale possibilità spetta agli iscritti:

  • all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle sue forme sostitutive ed esclusive;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata.

Questi devono necessariamente risultare privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non essere già titolari di pensione.

Gli interessati possono riscattare un periodo non coperto da retribuzione di massimo 5 anni, anche non continuativi, purché compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.

Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Non è necessario che il primo e l’ultimo contributo da prendere come riferimento per la definizione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa Gestione.

Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi per cui è già stato chiesto il riscatto ai sensi della legge n. 4/2019.

Pertanto, anche chi ha già effettuato il riscatto dei periodi contributivi in base a tali disposizioni potrà comunque riscattare un massimo di 5 anni, sempreché risulti in possesso dei requisiti necessari.

Il periodo in questione non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto presso il Fondo a cui è presentata la domanda o in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti. I periodi oggetto di riscatto saranno parificati a periodi di lavoro.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: come fare domanda e pagamento dell’onero

La domanda per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione si può inviare esclusivamente nel biennio 2024/2025. Pertanto deve essere trasmessa entro la scadenza del 31 dicembre 2025.

A presentarla può essere il diretto interessato, dai suoi superstiti o dai suoi parenti e affini entro il secondo grado.

Per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato, la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro, il quale può sostenere il relativo onere utilizzando i premi di produzione spettanti al dipendente.

Come precisato dall’INPS:

“A differenza di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, il citato comma 128 non prevede che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento. Ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.”

La domanda deve essere inviata esclusivamente attraverso uno dei canali messi a disposizione dall’INPS:

  • online, accedendo tramite SPID, CIE o CNS (o PIN dispositivo solo per i residenti all’estero) al sito istituzionale tramite il percorso “Pensione e Previdenza” - “Ricongiunzioni e riscatti” - Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” - “Riscatti”;
  • contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • Istituti di Patronato e intermediari abilitati.

Nel caso in cui la domanda sia inviata dal datore di lavoro sarà necessario utilizzare l’apposito moduloAP135” disponibile online.

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il sistema contributivo, per cui il relativo onera sarà calcolato secondo il meccanismo del calcolo a percentuale.

L’onere può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate di importo minimo di 30 euro ciascuna.

L’accredito del periodo riscattato e i relativi effetti di legge si avranno alla data del saldo. In caso di interruzione dei pagamenti viene comunque riconosciuto il periodo corrispondente all’importo versato.

Per gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 69/2024.

INPS - Circolare n. 69 del 29 maggio 2024
Istruzioni per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

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