L'INPS con la circolare pubblicata il 25 luglio 2019 ha fornito indicazioni per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione prima del 1996. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
L’INPS con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019 ha fornito indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del riscatto della laurea.
In particolare l’INPS ha chiarito quali sono i beneficiari del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, quanto dura il periodo del riscatto e cosa si può riscattare.
Vediamo quindi ora nel dettaglio quali informazioni ha divulgato l’INPS nella circolare del 25 luglio 2019.
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: i soggetti beneficiari
Con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019, l’INPS ha reso noto che possono richiedere il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Quindi per richiedere il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione l’interessato dovrà:
- essere iscritto ad uno dei regimi sopra riportati;
- dimostrare l’assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- dimostrare di non ricevere un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
Per ciò che concerne invece il periodo non coperto da contribuzione ammesso a riscatto, l’INPS ha chiarito che:
- non può essere superiore a cinque anni, anche non continuativi;
- deve collocarsi in data successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019.
L’INPS ha infine chiarito che non sono riscattabili soltanto i periodi “non soggetti a obbligo contributivo”, per cui non si possono riscattare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: come presentare domanda
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021; questa quindi può essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore, previo consenso del soggetto interessato.
La domanda dovrà essere presentata, esclusivamente via telematica, tramite uno dei seguenti canali:
- Web, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:
– per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
– per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”; - Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
- in modalità cartacea, utilizzando il modulo allegato alla circolare e reperibile anche al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la circolare n. 106 dell’INPS allegata di seguito.
- Circolare n. 106 del 25 luglio 2019 dell’INPS
- Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo 20. Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo introdotto dal comma 6 dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni, riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: le istruzioni dell’INPS