Operazioni IVA soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via presuntiva, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario. A stabilirlo l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 9588 del 2019.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti è l’Amministrazione finanziaria a dover provare, anche in via presuntiva, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario. Solo dopo si sposta sul contribuente l’onere di dimostrare di aver adoperato tutti gli strumenti per non essere coinvolto in un disegno fraudolento.
Sono queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9588 del 2019.
- Corte di Cassazione - Ordinanza n. 9588 del 5 aprile 2019
- Operazioni IVA soggettivamente inesistenti: l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria. Scarica il testo dell’Ordinanza numero 9588 del 2019.
La sentenza – La controversia è scaturita a seguito del ricorso avverso un avviso di rettifica notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una società per indebita detrazione dell’IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti emesse da una società terza.
Il ricorso è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR per l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, avendo la società presentato dichiarazione di condono ai sensi dell’art. 50, l. n. 413 del 1991.
Tale decisione è stata quindi impugnata dall’Ufficio innanzi alla Corte di cassazione la quale, in accoglimento dello stesso, ha cassato con rinvio la sentenza della CTR.
Nel rinvio i giudici di legittimità avevano sottolineato che, prima di vagliare la questione relativa all’intervenuta decadenza dal potere di accertamento conseguente alla presentazione dell’istanza di condono, la CTR avrebbe dovuto esprimersi sulla legittimità della detrazione operata dal contribuente, “essendo [il condono] inefficace se il contribuente non elimini gli effetti delle detrazioni risultate indebite”.
La CTR, in diversa composizione, ha accolto l’appello originariamente presentato dall’Ufficio e la causa è giunta nuovamente dinanzi alla Corte di cassazione che ha accolto le doglianze del contribuente e cassato con rinvio la sentenza da questi impugnata.
I giudici di piazza Cavour hanno ribadito un principio oramai consolidato per cui, in caso di contestazione riguardante fatture per operazioni inesistenti dal lato soggettivo, l’Amministrazione finanziaria “ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente”.
Solo dopo che l’Ufficio abbia fornito tale prova si sposta in capo al contribuente l’onere di dimostrare di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in un disegno fraudolento, essendo irrilevanti a tal fine sia la regolarità della contabilità e dei pagamenti, sia la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
La CTR ha disatteso tali principi e questo ha comportato la cassazione della decisione impugnata dalla società.
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