La sostanza prevale sulla forma per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.
Il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere riconosciuto dall’amministrazione finanziaria ogni qualvolta il contribuente dimostri il rispetto di tutti i requisiti sostanziali, attraverso la produzione delle fatture e di ogni altro tipo di documentazione contabile, anche in presenza di violazioni di tipo formale, quali la corretta tenuta dei registri IVA o l’omessa presentazione della dichiarazione.
Il diritto alla detrazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (ovviamente considerando il periodo antecedente all’entrata in vigore del DL 50/2017 che ha modificato tale termine).
Tali importanti precisazioni sono contenute in diversi orientamenti giurisprudenziali, recenti e meno recenti, come in quello di cui si discute nel presente approfondimento.
Detrazione IVA: la sostanza prevale sulla forma
La controversia prende le mosse dal ricorso proposto da una società, operante nel settore dell’installazione di impianti idraulico-sanitari, avverso un avviso di accertamento ai fini IVA emesso a seguito della constatazione da parte della Guardia di finanza dell’omessa registrazione delle fatture di acquisto e vendita.
La società, infatti, si era limitata a conservare le fatture di acquisto ricevute e a emettere quelle relative alle prestazioni effettuate, procedendo all’annotazione nei registri IVA solo dopo la verifica fiscale, sebbene nel termine biennale previsto dalla legge.
Il ricorso era stato rigettato dalla CTP e la medesima sorte era stata riservata all’appello proposto dal contribuente perché, secondo i giudici della CTR, avendo la società omesso di annotare le fatture, veniva meno il diritto al riconoscimento del credito d’imposta scaturente.
La contribuente impugnava la decisione di secondo grado lamentando, per quanto qui di interesse, violazione degli articoli 19 e 25 del D.P.R. 633/1972 nel punto in cui la CTR aveva ritenuto legittima la rettifica dell’IVA operata dell’Ufficio finanziario, in quanto il diritto alla detrazione era stato esercitato nel rispetto del termine biennale previsto dalla legge sull’IVA.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto dalla società e ha deciso per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR in diversa composizione per il riesame e per le statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione – Nella vicenda in commento, in base alle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza, erano state contestate alla ricorrente una serie di violazioni inerenti la corretta tenuta della contabilità, quali l’omessa annotazione delle fatture - sebbene la registrazione fosse stata effettuata dopo le operazioni di verifica ma comunque entro i due anni previsti dalla norma - nonché l’omessa presentazione delle dichiarazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA.
Da questa serie di violazioni contabili i giudici di merito hanno fatto conseguire il disconoscimento del credito IVA in quanto
“il contribuente che, non avendo annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito d’imposta, non può chiedere il riconoscimento del credito IVA”
La società ha respinto le conclusioni della CTR perché ha rilevato, già in sede di verifica, di aver regolarmente esibito tutte le fatture e di aver successivamente prodotto i registri IVA, sui quali erano stati registrati i documenti contabili nel rispetto del termine biennale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633 del 1972.
A parere dei giudici di legittimità il motivo di ricorso della società è fondato perché fa proprie le conclusioni di una sentenza della stessa cassazione secondo cui, in tema di IVA, il fatto costitutivo del rapporto tributario tra il contribuente e il Fisco è
“ravvisato dall’effettività e liceità dell’operazione mentre gli obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta” (cfr. Sent. n. 17757 del 2016)
Con la decisione in commento i giudici di Piazza Cavour hanno pertanto ribadito la necessità di tutelare in modo sostanziale ed effettivo l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, a fronte della constatazione che l’operazione sottostante risulti reale e lecita
“la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile”
al di là della corretta osservanza di tutti gli obblighi dichiarativi.
Nel caso concreto è indubbio il rispetto dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione perché il contribuente ha dimostrato di aver esibito all’organo verificatore tutte le fatture da cui scaturiva un credito d’imposta. Per quanto riguarda poi l’obbligo di registrazione, esso è stato comunque ottemperato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, come previsto dall’articolo 8, comma 3 del D.P.R. 322 del 1998, che richiama il citato articolo 19 del decreto IVA.
Alla luce del summenzionato ragionamento, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:
“in tema di accertamento IVA, anche in presenza della acclarata violazione di requisiti formali del diritto alla detrazione dell’imposta di cui all’art. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) - quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti - l’Amministrazione finanziaria non può negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della menzionata direttiva, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, purché il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Per la detrazione dell’IVA vale la sostanza e non la forma