L’IVA relativa a un’operazione inesistente è detraibile senza la prova della frode

Detraibilità IVA e deducibilità dei costi relativi ad operazioni inesistenti: ecco le ultime importanti precisazioni fornite dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 1715 del 24 gennaio 2018.

L'IVA relativa a un'operazione inesistente è detraibile senza la prova della frode

L’IVA relativa ad operazioni inesistenti è detraibile se l’Amministrazione non dimostra gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza del contribuente che l’acquisto del bene o del servizio si inseriva in un’evasione commessa dal fornitore.

Inoltre, i relativi costi sono deducibili quando si riferiscono ad operazioni soggettivamente inesistenti, indipendentemente dalla consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode, fermo restando il rispetto dei principi generali per la deducibilità dei componenti negativi di reddito e che non si tratti di costi relativi a beni o servizi utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

Sono queste le importanti precisazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 1715 pubblicata il 24 gennaio 2018.

I fatti – Sulla base delle risultanze di una serie di processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza a conclusione di una verifica nei confronti di una società di capitali, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento con cui contestava, tra l’altro, l’indebita deduzione di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Avverso l’atto de qua la società accertata proponeva ricorso, accolto sia in primo che in secondo grado. L’Agenzia delle entrate a sua volta proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la falsa applicazione da parte del giudice d’appello dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 relativamente all’interpretazione della disciplina relativa alla detraibilità dell’Iva ed alla deducibilità dei costi in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

A parere dell’Ufficio ricorrente il diritto alla detrazione dell’IVA “non può prescindere dalla regolarità giuridica dell’operazione effettuata”, non essendo sufficiente che il cessionario abbia ricevuto i beni e pagato il corrispettivo.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

La decisione – La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla corretta interpretazione della disciplina relativa alla detraibilità dell’IVA ed alla deducibilità dei costi connessi ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Prima di esaminare la questione attinente la deducibilità dei costi, i giudici di legittimità hanno affrontato il tema della legittimità della detrazione dell’IVA relativa all’utilizzo delle fatture relative a dette operazioni inesistenti.
A riguardo è stato ribadito il principio per cui è onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare, anche con presunzioni semplici, che il contribuente al momento dell’acquisto “sapeva, o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore”.

Nelle ipotesi più semplici di operazioni di tipo “triangolare” tale onere può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale mentre in quelle più complesse di “frode carosello”, caratterizzate da una catena di passaggi con strumentali interposizioni anche di società “filtro”, occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente.

Nella controversia in commento il giudice di merito si è correttamente adeguato a tale principio ritenendo che la condotta tenuta dal contribuente avesse superato la presunzione di innocenza ed ha ritenuto non provati i presupposti di colpevolezza della società accertata.

In merito alla problematica della deducibilità dei costi sostenuti dall’impresa in operazioni asseritamente inesistenti, i giudici di Cassazione hanno richiamato le disposizioni contenute nell’articolo 14, co. 4-bis della L. 537/1993, introdotto dall’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012 (applicabili ratione temporis ai fatti in commento), secondo cui sono indeducibili unicamente i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

La richiamata disciplina, pertanto, non è applicabile all’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato bensì, salvo prova contraria, per essere commercializzati.

Se ne deduce, dunque, che sono legittimamente deducibili dal reddito imponibile i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, inseriti o meno in una “frode carosello”, per il solo fatto che siano stati effettivamente sostenuti.

Tanto è dovuto anche nel caso di coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente nell’operazione fraudolenta rimanendo, in ogni caso, necessario verificare la concreta deducibilità dei costi stessi con riferimento ai criteri di effettività, competenza, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità e sempreché non si tratti di costi relativi a servizi o beni direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

Nel caso in oggetto il giudice di merito ha confermato che i costi sono stati sostenuti per l’acquisto della merce, come peraltro riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria, e da ciò ne discende la loro legittima deducibilità ai fini delle imposte dirette.

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