Operazioni agevolate 2023: le indicazioni per compilare il modello Redditi

Salvatore Cuomo - Dichiarazione dei redditi

Tra i punti da verificare sulla corretta compilazione del modello Redditi 2024 ci sono i dati relativi alle operazioni agevolate, stabilite dalla Legge di Bilancio 2023. Un focus sulle indicazioni da tenere presente

Operazioni agevolate 2023: le indicazioni per compilare il modello Redditi

Salvo possibili proroghe, motivate ad esempio dal rush finale del Concordato preventivo la cui circolare 18 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata pochi giorni fa è riuscita a chiarire solo in parte i punti controversi, manca poco al termine di presentazione del modello per la dichiarazione dei redditi.

Il check finale prima dell’invio definitivo deve essere effettuato prima della trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la cui scadenza è fissata al prossimo 31 ottobre.

Uno dei punti su cui è utile porre particolare attenzione è quello relativo alle indicazioni nel modello conseguenti alle operazioni di assegnazione, cessione, trasformazione e estromissione agevolate effettuate nel corso del 2023, come consentito dalle previsioni della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che ha di fatto riproposto le agevolazioni fiscali già disciplinate dall’articolo 1 commi 115 e seguenti della legge 208 del 2015.

Le operazioni agevolate previste dalla legge di Bilancio 2023 sono le seguenti:

  • assegnazione agevolata ai soci di società commerciali di beni non strumentali, sia immobili che mobili, registrati;
  • cessione agevolata ai soci dei beni immobili e mobili registrati di cui sopra;
  • estromissione di beni strumentali dall’impresa individuale;
  • trasformazione agevolata in società semplice di immobiliari aventi oggetto prevalente la gestione di immobili diversi da quelli utilizzati nell’esercizio di impresa.

Operazioni agevolate 2023: le imposte dovute

Per le operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione che dovevano essere effettuate entro il 30 settembre 2023, termine posticipato al 30 novembre 2023 dal DL Proroghe numero 132/2023 senza interessare però la data di scadenza della estromissione prevista per le persone fisiche che è rimasta al 31 maggio 2023, era dovuta una imposta sostitutiva dell’8 per cento.

L’imposta è stata innalzata al 10,5 per cento per le società di comodo, sulla differenza tra il valore e il loro costo fiscalmente riconosciuto, oltre a una imposta del 13 per cento sulle riserve di utili societari eventualmente annullate.

Le predette operazioni contemplano anche l’indicazione dei dati salienti nei modelli di dichiarazione relativi all’anno 2023. Vediamo quali sono le indicazioni da seguire.

La compilazione dei modelli dichiarativi delle società

Per assegnazione, cessione e trasformazione è stata dedicata la sezione XXII del modello Redditi SC ed SP.

In tale sezione devono essere indicati i dati come segue:

  • valore normale e costo fiscale del bene relativi ai beni immobili al rigo RQ94;
  • i medesimi dati, ma relativi ai beni mobili, al rigo RQ95;
  • imponibile, eventuale indicazione della società di comodo ed imposta dovuta al rigo RQ96;
  • imponibile e imposta dell’eventuale affrancamento delle riserve in sospensione al rigo RQ97.

Nel caso piuttosto frequente di una base imponibile negativa, il rigo RQ96 deve essere lasciato in bianco.

La compilazione dei modelli dichiarativi delle persone fisiche

Alle persone fisiche, imprenditori che hanno optato per l’estromissione nel corso dell’esercizio 2023, è riservata la sezione XXII del modello Redditi PF 2024.

Tale sezione dovrà essere compilata come segue:

  • il valore del bene, normale o catastale laddove utilizzato, alla prima casella del rigo RQ81;
  • il costo fiscale del bene alla colonna 2 dello stesso rigo RQ81;
  • l’imponibile e la relativa imposta al rigo RQ82.

Come nel caso del modello redditi delle società, qualora la base imponibile risulti negativa non si deve procedere alla compilazione del rigo RQ82.

Nulla è perduto qualora si cada in qualche dimenticanza.

Può accadere che non vengano compilate le caselle coma sopra descritto. In questo caso, a parere di chi scrive, si ritiene applicabile l’istituto della c.d. remissione in bonis, introdotto con l’articolo 2 del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16.

Lo strumento consente la fruizione dei benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui non si sia adempiuto nei tempi e modi previsti agli obblighi di comunicazione e/o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente.

Interessante, in tal senso, è la lettura di alcuni passaggi della risposta n. 443/2022 in merito a una omessa compilazione del quadro RQ, in relazione a una operazione di riallineamento dei valori civilistici e fiscali di cui all’articolo 110 del DL 104/2020:

“…In particolare, in base all’articolo 2 richiamato (ndr: Dl 16/2012) «sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza», il contribuente può fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali laddove:

  • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».”

Lo stesso documento prosegue come riportato:

“Al riguardo, la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, ha chiarito che «il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto «entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile», da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso…”

Su questo punto, come riportato anche dalla risposta n. 443/2022, può accadere che il modello Redditi della prima dichiarazione utile non contenga più le caselle per l’indicazione dei dati omessi.

In tal caso si potrà “eccezionalmente” inviare una dichiarazione integrativa relativa all’anno della omissione da inviare nello stesso termine:

“…e congiuntamente andrà versata la sanzione pari a 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione o delle riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”

Non si può che concludere augurando un buon lavoro a tutti gli operatori del settore, ne hanno bisogno.

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