Il “nuovo redditometro” vale solo dal 2009 in avanti

Emiliano Marvulli - Imposte

Il “nuovo redditometro” vale solo dal 2009 in avanti: ai periodi di imposta precedenti si applicano le vecchie regole. Legittimo, quindi, l'accertamento fondato su fattori-indice di capacità contributiva, restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 26079 del 17 novembre 2020.

Il “nuovo redditometro” vale solo dal 2009 in avanti

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza numero 26079 del 17 novembre 2020, ha chiarito che per gli accertamenti sintetici relativi ai periodi d’imposta anteriori al 2009 si applica il cd “vecchio redditometro”.

In tal caso è quindi legittimo l’accertamento fondato su fattori-indice di capacità contributiva, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

l fatti – La vicenda riguarda il ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha attribuito un maggior reddito ai fini delle imposte dirette per il periodo 2008, determinato con metodo sintetico ai sensi dell’art 38 del d.P.R. 600/1973, sulla base di indici di capacità contributiva incompatibili con il reddito dichiarato e di spese per incrementi patrimoniali.

In particolare l’accertamento si basava su elementi quali il possesso di una autovettura, di un immobile e sulla spesa di euro 50.000 per l’acquisto di un immobile.

Nel ricorso il ricorrente contestava sia le modalità con cui l’ufficio aveva proceduto ad accertare il maggior reddito che la rilevanza degli elementi presi in considerazione, eccependo che 20.000 euro rappresentavano un prestito del cognato (allegando un assegno circolare), che l’autovettura era stata venduta e che l’immobile era stato acquistato con un mutuo.

Il ricorso è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR. Avverso la decisione d’appello l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e seguenti del d.P.R. 600 del 1973, nella formulazione previgente alla novella introdotta dall’art. 22 d.l. 78/2010, avendo la CTR applicato erroneamente le norme a fondamento dell’accertamento sintetico ed i principi in tema di onere della prova su cui esso si fonda. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

L’art. 38 co. 4 del dpr 600 del 1973, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal dl 78 del 2010, stabiliva che l’Ufficio “può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.

La norma in questione è stata modificata dall’art. 22 del dl 78/2010 l’accertamento sintetico “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.

La CTR, in riferimento all’autovettura acquisita in leasing, aveva affermato che, nel considerare il bene in questione, l’ufficio avrebbe dovuto tenere conto delle spese.

A riguardo, trattandosi appunto di un accertamento basato sul c.d. “vecchio redditometro”, la giurisprudenza ha affermato che l’ufficio ha solo l’onere di provare la disponibilità del bene, restando a carico del contribuente la prova di altri fatti idonei a sminuire, ai fini dell’accertamento, il rilievo del possesso del bene stesso.

Pertanto, per le annualità precedenti all’introduzione del DL 78 del 2010 resta salvo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”.

La CTR pertanto ha errato laddove ha ritenuto che nella specie fosse applicabile il “nuovo redditometro” in quanto, riferendosi l’accertamento in questione all’anno 2008, il nuovo redditometro non è applicabile ad esso, atteso che il nuovo strumento opera solo a partire dall’anno di imposta 2009.

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