Il consiglio di gestione dell'OIC ha approvato in via definitiva lo scorso 25 marzo, il principio contabile n. 33. L'OIC 33, Passaggio ai principi contabili nazionali, avrà il compito di guidare le società che decideranno di tornare ad usufruire dei principi contabili nazionali e di quanto scritto nel codice civile per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
Lo scorso 25 marzo è stato approvato in via definitiva il principio contabile nazionale OIC 33, rubricato “passaggio ai principi contabili nazionali”.
Esso avrà il compito di guidare le società che decideranno di tornare ad usufruire dei principi contabili nazionali e di quanto scritto nel codice civile per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
La Legge numero 145/2018 aveva, infatti, introdotto la possibilità per alcune tipologie di società, un tempo obbligate all’applicazione dei principi contabili internazionali, di effettuare il passaggio alle previsioni nazionali, e in questo ordine si era poi impegnato l’OIC ad emanare le corrette linee guida da seguire per l’applicazione di tale cambiamento e conseguentemente la chiave di interpretazione per fornire un quadro informativo trasparente ai lettori di tali prospetti.
Le novità introdotte dal principio OIC 33: il passaggio ai principi contabili nazionali
L’OIC 33 disciplina i passaggi da implementare ed il momento da cui le nuove disposizioni devono avere effetti sulle poste del bilancio, e le loro eventuali trasposizioni od esclusioni, che devono seguire tutte quelle società che desiderano applicare i principi contabili nazionali e che precedentemente seguivano altre regole, caso più frequente l’applicazione degli IAS/IFRS.
Resta di fondamentale importanza evidenziare che le procedure contenute nel principio n. 33 nulla hanno a che vedere con quanto esposto nel principio OIC 29, quest’ultimo è infatti necessario per la conduzione di cambiamenti nell’ordine dell’applicazione dei principi contabili per quelle società che già applicano principi nazionali e che ne effettuano quindi modificazioni senza passare su un altro ambito di sovranità.
OIC 33: quali sono le società che possono effettuare questo passaggio?
Le società indicate nell’art. 2 del decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, come specificato nell’art. 1 comma 1070 della L. 145/2018, hanno facoltà di applicare i principi contabili nazionali e redigere il bilancio secondo quanto stabilito dal codice civile e dagli OIC.
L’altra questione spinosa da dover risolvere, a questo punto, è sicuramente andare ad individuare il momento più corretto per la nuova applicazione dei principi.
Sempre la sopracitata legge n. 145/2018, in previsione di quanto scritto all’art. 1 comma 1070, ha concesso la possibilità di effettuare tale cambiamento con decorrenza dall’esercizio solare 2018.
Essendo però stata depositata la prima bozza del progetto di OIC 33 solo a luglio 2019, è stata ad oggi prevista con la versione finale approvata dal consiglio di gestione la capacità retroattiva di tale passaggio.
Non sempre però tale previsione risulta positiva relativamente a quanto richiesto dall’articolo 2423 del codice civile, il quale prevede come clausola generale per la redazione del Bilancio, che esso sia“redatto con chiarezza e che debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”, questo perché il passaggio retroattivo da altri principi a quelli nazionali potrebbe portare ad effetti eccessivamente onerosi o in altri casi insignificanti.
Analisi degli effetti applicativi sulla trasparenza informativa
La possibilità concessa per l’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali porta i redattori dei bilanci a dover fare un’analisi dell’evoluzione delle poste patrimoniali, andando quindi a visualizzare gli effetti che tali cambiamenti potrebbero comportare sull’equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della loro entità.
Non dobbiamo dimenticare che il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato nel caso in cui la struttura societaria lo necessiti, rappresentano lo strumento informativo d’eccellenza per garantire la trasparenza comunicativa dell’essere economico verso l’interno e verso l’esterno, ed eventuali sue alterazioni non sapientemente ponderate, dovute al passaggio a principi diversi potrebbero creare dei gravi danni ai diversi portatori d’interessi.
Spetta quindi ai redattori del bilancio la dovuta riflessione sul momento esatto a partire dal quale tali nuovi principi potranno essere applicati senza causare alterazioni al continuum aziendale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: OIC 33, passaggio ai principi contabili nazionali: come devono comportarsi le società