La notifica di un accertamento effettuato al precedente domicilio fiscale, entro 60 giorni dal cambio di residenza anagrafica in un altro comune è valida. Lo ha precisato la Corte di Cassazione
Quando un contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica da un Comune ad un altro, ai fini delle imposte sui redditi, la variazione ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata.
Di conseguenza, deve ritenersi valida la notifica di un avviso di accertamento al precedente domicilio, effettuato prima del decorso dei 60 giorni dal trasferimento, perché avvenuta nel termine di inopponibilità all’erario del mutamento del domicilio fiscale.
Il termine indicato dalla norma vale a consentire all’Amministrazione finanziaria di beneficiare, incondizionatamente, di un perimetro temporale adeguato ai fini dell’effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è destinatario e che pure ha comunicato all’anagrafe di essersi trasferito.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14435/2024.
Valido l’atto notificato al vecchio domicilio prima dei 60 giorni dal trasferimento
Nella controversia in commento la CTP ha accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso una cartella di pagamento emessa per effetto della revoca dell’agevolazione “prima casa”, in quanto gli avvisi di accertamento presupposti erano stati notificati oltre il termine di 30 giorni dalla variazione del domicilio fiscale al precedente indirizzo del contribuente, essendo applicabile l’articolo 60, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 che dispone che le:
“variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.”
La CTR ha confermato la sentenza di prime cure respingendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, che aveva sostenuto la validità della notifica dell’atto prodromico effettuata al precedente domicilio fiscale, essendo opponibile all’Ufficio la variazione dell’indirizzo anagrafico e del domicilio fiscale solamente decorso il termine di 60 giorni di cui l’art. 58 del DPR n. 600/1973 che, al comma 5, che prevede che:
“Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione di secondo grado lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del DPR n. 600/1973, in quanto, al caso di specie, deve trovare applicazione il citato articolo 58, secondo cui le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate, e non l’articolo 60 dello stesso DPR, richiamato dal giudice di appello nel testo ratione temporis vigente, che si applica alle variazioni di indirizzo nello stesso Comune le quali non implicano alcuna variazione del domicilio fiscale.
La Corte di Cassazione, nel ritenere fondata la tesi dell’Amministrazione finanziaria, ha ricordato che la notifica degli avvisi di accertamento deve essere eseguita, ai sensi del DPR n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. c), nel Comune del domicilio fiscale del contribuente.
Quando si ha variazione del domicilio fiscale?
Nel caso di persona fisica, il domicilio fiscale coincide con il luogo della sua residenza anagrafica.
Entrando nel merito della questione, l’art. 58, ultimo comma, del DPR n. 600/1973, prevede che:
“le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”
Si ha variazione del domicilio fiscale, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 58, quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in un altro Comune. Nel caso di specie, il contribuente ha mutato la propria residenza anagrafica il 2 gennaio 2013, mentre l’avviso di accertamento gli è stato notificato il 6 febbraio 2013.
La notifica, dunque, è valida perché avvenuta nel termine di inopponibilità all’erario del mutamento del domicilio fiscale, in quanto i 60 giorni indicati dalla norma valgono a consentire all’Amministrazione di beneficiare, incondizionatamente, di un perimetro temporale adeguato ai fini dell’effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è destinatario e che pure ha comunicato all’anagrafe di essersi trasferito.
Non appare pertinente il richiamo all’art. 60, comma 3, del DPR n. 600/1973 (nel testo applicabile ratione temporis) in quanto tale norma, come noto, prevede che “le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica” e la norma non può essere invocata per sostenere che l’inefficacia della notifica dell’avviso di accertamento.
L’art. 60, comma 3, del DPR 600 del 1973 disciplina le variazioni dell’“indirizzo”, non quelle del “domicilio fiscale”.
La Corte ha ribadito a riguardo che i due concetti non coincidono: il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi (art. 58 DPR n. 600/73).
L’“indirizzo”, invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell’ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (art. 60 DPR n. 600/73).
Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
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