La presunzione di tassazione degli interessi opera in caso di mutuo?

La consegna di capitali ad un intermediario perché li investa, in cambio della promessa della corresponsione di interessi, si risolve, ai fini fiscali, nel prestito di una somma di denaro verso la corresponsione di interessi, pertanto nella concessione di un mutuo oneroso, ed opera perciò la presunzione legale di effettiva percezione, quali redditi di capitale, degli interessi pattuiti da parte del mutuante che, al fine di sottrarsi all’imposizione, è onerato della prova di non aver percepito somme a titolo di interessi.
Sono queste le indicazioni che è possibile desumere dalla Sentenza n. 6695/2025 della Corte di Cassazione.
In caso di mutuo opera la presunzione di tassazione degli interessi, salvo prova contraria
La controversia è sorta a seguito dell’impugnazione di una serie di avvisi di accertamento recanti le risultanze di un PVC redatto dalla Guardia di finanza nei confronti di un contribuente che risultava aver omesso di dichiarare gli investimenti esteri detenuti presso un intermediario inglese.
La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che riteneva indimostrata la percezione di proventi dell’investimento da parte della contribuente e accoglieva i suoi ricorsi, annullando in tal modo gli atti impositivi.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale contestando, tra l’altro, non esservi alcuna prova che la contribuente fosse rimasta vittima di una truffa.
La CTR reputava fondate le difese proposte dall’Agenzia delle Entrate, e riaffermava la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
La contribuente ha proposto ricorso in cassazione, lamentando violazione degli egli artt. 44 e 45 del TUIR, osservando che non vi fosse prova che i fondi consegnati all’intermediario estero in attuazione di un contratto atipico di investimento, abbiano prodotto “proventi e/o interessi” che le siano stati effettivamente consegnati, e non vi è perciò prova dell’esistenza di materia imponibile.
Inoltre, se l’intermediario agiva quale sostituto d’imposta, spetta a lui rispondere della mancata effettuazione di ritenute alla fonte.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo propugnato dalla contribuente e ne ha cassato il ricorso.
Il parere della Cassazione
I giudici di legittimità hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 45 del TUIR, per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze pattuite per iscritto e, in mancanza di previsione delle scadenze, si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta.
Ne consegue che compete al contribuente assicurare la prova di non aver percepito le somme, ma la contribuente non l’ha fornita, e deve quindi essere assoggettata all’imposizione.
Nel caso di specie sono incontestati la stipulazione dei contratti d’investimento, che prevedevano la percezione di utili, e la mancata indicazione di questi ultimi da parte della contribuente nella sua dichiarazione dei redditi.
In assenza della prova di essere rimasta vittima di una truffa, e comunque, di non aver percepito utili, deve ritenersi applicabile l’imposizione sulla base di una presunzione di legge, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del TUIR, anche in difetto di prova dell’effettiva percezione di utili, come ritenuto dalla Suprema Corte in materia di canoni di locazione (Cass. n. 651/2012).
Nel caso di specie il contratto di investimento era stato stipulato ed era in corso di validità ed efficacia nel periodo in contestazione, risultando noto l’ammontare del capitale investito e la previsione di corresponsione di interessi determinati.
La contribuente non ha provato di non avere percepito utili ed in conseguenza, in applicazione di una presunzione legale, deve essere assoggettata ad imposizione.
L’operazione si risolve, ai fini fiscali, nel prestito di una somma di denaro verso la corresponsione di interessi, pertanto nella concessione di un mutuo oneroso, ed opera perciò la presunzione legale di effettiva percezione degli interessi pattuiti da parte della mutuante.
Quest’ultima non ha offerto la prova della mancata percezione degli interessi, che su di lei gravava, e pertanto le somme pattuite a titolo di interessi devono essere assoggettate ad imposizione, come correttamente ritenuto nella sua pronuncia della CTR.
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