Dimissioni volontarie per assenze ingiustificate: il modello da inviare all’INL

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano i chiarimenti dell'Ispettorato del Lavoro sulle novità introdotte dal Collegato Lavoro in materia di dimissioni volontarie. Pronto anche il modello che i datori di lavoro devono inviare per comunicare le assenze ingiustificate

Dimissioni volontarie per assenze ingiustificate: il modello da inviare all'INL

I dipendenti che fanno assenze ingiustificate oltre il termine indicato nei CCNL o comunque oltre i 15 giorni possono perdere il lavoro per dimissioni volontarie.

I datori di lavoro possono infatti inviare un’apposita comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, che può procedere con delle verifiche, e far scattare la cessazione del rapporto per dimissioni.

Questa in sintesi una delle novità del Collegato Lavoro in vigore da gennaio e sulla quale l’INL ha fornito i primi chiarimenti.

L’Ispettorato mette a disposizione anche un modello per la comunicazione, con le istruzioni per l’invio.

Dimissioni volontarie per assenze ingiustificate: il modello da inviare all’INL

Nella nota pubblicata il 22 gennaio l’Ispettorato del Lavoro fornisce i primi chiarimenti in merito alla novità introdotta dal Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro e accesso all’indennità di disoccupazione.

Nello specifico, l’articolo 19 della citata legge introduce il nuovo comma 7-bis all’articolo 26 del Dlgs n. 151/2015 che disciplina le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto nell’ottica di contrasto alla pratica da parte dei dipendenti che invece di dimettersi spingono il datore di lavoro a procedere con il licenziamento così da poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione.

Dal 1° gennaio, dunque, è previsto che in caso di assenze ingiustificate per un periodo superiore al termine previsto dal CCNL applicato oppure, quando non indicato, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può inviare una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.

Per il dipendente in questione scatterà la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore con conseguente perdita del diritto alle tutele previste per legge in caso di licenziamento.

In primo luogo, l’INL specifica come tale comunicazione vada effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. Non va dunque effettuata sempre e in ogni caso.

Nel documento sono illustrati tutti gli elementi che i datori di lavoro devono indicare nel documento da inviare. In allegato è inoltre messo a disposizione un modello di comunicazione per semplificare l’adempimento.

INL - Modello di comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro
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Dimissioni volontarie per assenze ingiustificate: modello da inviare tramite PEC

Come chiarito dall’INL, la comunicazione deve essere inviata alla sede territorialmente competente, preferibilmente tramite PEC.

La comunicazione dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore di lavoro e relative al dipendente. Non solamente i dati anagrafici, spiega l’INL, ma soprattutto i recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

Sulla base di tale comunicazione l’Ispettorato potrà avviare una verifica: gli ispettori si riservano la possibilità di contattare il lavoratore, altro personale o altri soggetti che possano fornire elementi utili per accertare le assenze e la loro natura.

Questi accertamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del datore di lavoro.

Sulla base del protrarsi dell’assenza ingiustificata e della comunicazione da parte del datore di lavoro, dunque, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni volontarie.

Una volta decorso il periodo previsto dal CCNL o quello dei 15 giorni ed inviata la comunicazione all’INL, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

La risoluzione del rapporto non scatterà se il dipendente dimostra “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Il lavoratore ha quindi l’onere di provare l’impossibilità di comunicare i motivi che sono alla base dell’assenza al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

In questo caso l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Quest’ultimo avrà diritto alla ricostituzione del rapporto se il datore di lavoro ha già provveduto alla trasmissione del modello Unilav.

Infine, l’Ispettorato specifica che i motivi alla base dell’assenza (ad esempio per il mancato pagamento dello stipendio) potranno essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa” delle dimissioni.

INL - Nota n. 579 del 22 gennaio 2025
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. Legge n. 203/2024 – art. 19

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