Il quadro DI del modello 770/2020 deve essere compilato dai sostituti d'imposta che nel 2019 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, seguendo le apposite istruzioni per la compilazione. La scadenza: 2 novembre 2020.
Il quadro DI del modello 770/2020 deve essere compilato da coloro che nel 2019 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative oltre il termine relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
Questo quadro, come gli altri, deve essere compilato dai sostituti di imposta seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Anche in questo caso la scadenza che i soggetti interessati devono segnare in agenda è il 2 novembre 2020, in quanto il 31 ottobre cade di sabato ed il termine è automaticamente rinviato al lunedì successivo.
Quadro DI modello 770/2020: istruzioni per la compilazione
Anche il quadro DI del modello 770/2020 deve essere compilato dai sostituti d’imposta seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, che si possono scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti obbligati dovranno inviare questo quadro, così come il frontespizio, il quadro SX, il quadro ST e le altre sezioni della dichiarazione.
Tra le altre informazioni da inserire nel modello deve essere indicato il credito bonus Irpef.
La scadenza di riferimento è il 2 novembre 2020.
Vediamo, nello specifico, chi deve compilare il quadro in questione.
Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2019 una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.322 del 22 luglio 1998, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2015 relativa al 2014 presentata nel 2019).
L’eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (ai sensi dell’articolo 5 del decreto n. 193 del 2016), può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Quadro DI modello 770/2020: quali dati inserire
Il quadro DI deve essere compilato seguendo le apposite istruzioni.
Le indicazioni di riferimento sono le seguenti:
- colonna 1: in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante);
- per la compilazione della colonna 2 devono essere utilizzate le seguenti note:
Lettera | Tipologia |
---|---|
A | Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2020 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E |
B | Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2020 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6782 ovvero 167E |
C | Credito scaturito da ritenute e da imposte sostitutive sui redditi di capitale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2020 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E |
D | Credito di imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero versata dalle società fiduciarie il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2020 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E |
E | Credito derivante da codici tributo non più gestiti in dichiarazione, utilizzabile dal 1.1. 2020 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E |
F | Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1. 2020 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E |
G | Credito di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni), il cui credito deve essere riportato in SX35 col. 3 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2020 con codice tributo 6788 |
H | Credito di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi) il cui credito deve essere riportato in SX36 col. 3 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2020 con codice tributo 6787 |
I | Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998 il cui credito deve essere riportato in SX37 col. 6 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2020 con codice tributo 1250 |
J | Credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX 40 col.10 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2020 con codice tributo 6780 |
K | Ulteriore credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX41 col. 8 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2020 con codice tributo 6780 |
L | Credito di cui all’art. 1, comma 2 sexies D.L. n. 209 del 2002 (credito dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri) il cui credito deve essere riportato in SX42 col. 8 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2020 con codice tributo 6780 |
M | Credito derivante dal risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo il cui credito deve essere riportato in SX44 col. 7 |
N | Credito per acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato il cui credito deve essere riportato in SX46 col. 8 |
P | Credito bonus riconosciuto il cui credito deve essere riportato in SX47 col. 5 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2020 con codice tributo 1655 ovvero 165E |
Nella colonna 3 deve essere inserito l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio per la dichiarazione
integrativa 770/2015 indicare 2014).
Nella colonna 5 deve essere indicato il credito derivante dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta di cui a colonna 3, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.
Tale importo dovrà essere così riportato come segue:
- Note A, B, C, D, E ed F in SX4 col. 3;
- Nota G in SX35 col. 3;
- Nota H in SX36 col. 3;
- Nota I in SX37 col. 6;
- Nota J in SX40 col. 10;
- Nota K in SX41 col. 8;
- Nota L in SX42 col. 8;
- Nota M in SX44 col. 7;
- Nota N in SX46 col. 8;
- Nota P in SX47 col. 5.
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