Modello 730 precompilato, controlli formali solo sui dati modificati trasmessi da soggetti terzi. Le novità sono contenute negli emendamenti al Decreto Fiscale 2022 approvati dalle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato.
Modello 730 precompilato, controlli formali solo sui dati trasmessi da soggetti terzi modificati dal contribuente.
Il controllo formale della dichiarazione dei redditi precompilata viene invece meno per i dati trasmessi da soggetti terzi senza modifiche.
Le novità sono contenute nel testo del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 così come modificato dalle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, e che dovrà ora essere votato in Aula.
Molte le novità sul fronte fiscale, dall’esenzione IMU per i coniugi con residenza in comuni diversi fino all’allungamento per ulteriori sei mesi dell’esterometro, che verrà abolito soltanto dal 1° luglio 2022.
Modello 730 precompilato, cambiano i controlli sui dati modificati: le novità nel DL Fiscale 2022
Emerso inizialmente scarno dal punto di vista delle novità in materia fiscale, il testo del decreto legge n. 146/2021 licenziato dalle Commissioni congiunte del Senato si arricchisce di numerose modifiche.
Una di queste riguarda, come già anticipato, i controlli legati alle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Si attende il voto da parte del Senato, e il successivo passaggio alla Camera per la conversione in legge del decreto e per il via libera alle novità previste, ma intanto facciamo il punto delle modifiche apportate.
L’articolo 5-bis introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Fiscale 2022 prevede novità sulle verifiche formali effettuate dall’Agenzia delle Entrate sui dati modificati del 730 precompilato, intervenendo su quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 175/2014.
In particolare, viene previsto che in caso di presentazione diretta o tramite il sostituto d’imposta della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito e dell’imposta, il controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate non verrà effettuato sui dati relativi a spese detraibili o deducibili, forniti da soggetti terzi, che non sono stati modificati.
L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare il controllo formale, invece, sui documenti relativi ai dati modificati rispetto a quanto indicato nel modello 730 precompilato predisposto inizialmente.
Controllo formale sul modello 730 precompilato solo per i dati modificati
Sarà quindi circoscritta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di effettuare il controllo formale dei dati relativi al modello 730 precompilato modificati dal contribuente.
Ad oggi, l’invio della dichiarazione dei redditi precompilata direttamente o tramite il sostituto d’imposta, senza modifiche ai dati, fa venir meno il controllo formale relativo alle spese detraibili trasmesse da soggetti terzi.
Non si tratta di un’esclusione generale dal potere dell’Agenzia delle Entrate di controllare l’effettiva spettanza di detrazioni o deduzioni, considerando che se da un lato viene meno il potere di verifica formale, ossia sui documenti di spesa, resta la possibilità di accertare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alle agevolazioni fruite.
Restano fuori dall’esonero dai controlli i contribuenti che modificano i dati inviati da soggetti terzi, qualora tali integrazioni comportino una variazione del reddito o dell’imposta dovuta.
La novità introdotta dal Senato in sede di conversione del Decreto Fiscale n. 146/2021 prevede invece un esonero “parziale” dai controlli formali, stabilendo che il potere di verifica dell’Agenzia delle Entrate verrà meno per quei dati non modificati dal contribuente.
Per quelli forniti da soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale relativamente ai documenti che ne hanno determinato la variazione.
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