Mobilità in deroga 2021, le istruzioni INPS per la sospensione della riduzione delle somme sono nella circolare numero 158 del 22 ottobre. L'istituto fornisce le indicazioni per applicare la disposizione del decreto Sostegni bis. Il beneficio verrà applicato d'ufficio.
Mobilità in deroga 2021, l’INPS fornisce le istruzioni per la sospensione della riduzione delle somme nei casi di terza o quarta proroga.
La circolare numero 158 del 22 ottobre 2021 contiene le indicazioni per l’applicazione della misura prevista dal decreto Sostegni bis ai lavoratori che svolgono la propria attività in aree di crisi complessa.
Il periodo di applicazione della disposizione è quello compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2021.
L’Istituto applicherà d’ufficio il beneficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati.
Mobilità in deroga, le istruzioni INPS per la sospensione della riduzione delle somme
Per la mobilità in deroga 2021 è prevista la sospensione del meccanismo di riduzione delle somme, per la terza e quarta proroga.
Tale meccanismo è previsto dall’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, numero 92 e consiste nel ridurre i trattamenti come riepilogato di seguito:
- del 10 per cento nel caso di prima proroga;
- del 30 per cento nel caso di seconda proroga;
- del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
L’articolo 38 il comma 2-bis, del decreto Sostegni bis, prevede la sospensione della riduzione per la terza e quarta proroga.
Il periodo per il quale i lavoratori, che svolgono la propria attività in aree di crisi complessa, possono beneficiare dell’agevolazione è quello compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2021.
Con la circolare INPS numero 158 del 22 ottobre 2021, l’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione della disposizione.
- INPS - Circolare numero 158 del 22 ottobre 2021
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sospensione dell’applicazione delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Nel documento di prassi viene richiamata la disposizione del decreto Sostegni bis, il cui testo recita quanto segue:
“Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l’importo di 500.000 euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.”
L’articolo in questione si applica agli importi relativi ai trattamenti, nei casi di terza e quarta proroga. La disposizione prevede la non applicazione dell’abbattimento del 40 per cento previsto dal secondo periodo del comma 66 dell’articolo 2 della legge numero 92 del 2012.
L’INPS chiarisce inoltre che:
“Continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga.”
L’Istituto applicherà d’ufficio il beneficio ai destinatari dell’agevolazione, senza necessità di presentare alcuna domanda.
Mobilità in deroga, le istruzioni contabili
Nella recente circolare l’INPS sottolinea che con un successivo messaggio verranno forniti i dettagli sulle indicazioni operative alle strutture territoriali, per quanto riguarda la gestione dei trattamenti in parola.
A livello contabile l’INPS istituisce un nuovo conto nell’ambito dell’evidenza contabile “GAU” - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario.
Il nuovo conto istituito, specificamente per la misura contenuta nel testo del decreto Sostegni bis convertito, è GAU30276.
Il conto in questione sarà utilizzato dalla procedura dei pagamenti accentrati.
Si aggiunge, infatti, a quelli che sono già in uso per la rilevazione degli oneri per i trattamenti di mobilità in deroga a favore dei lavoratori in area industriale complessa.
Nell’allegato alla circolare è riportata la variazione al piano dei conti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Mobilità in deroga 2021, le istruzioni INPS per la sospensione della riduzione delle somme