In assenza della Naspi, indennità pari alla cassa integrazione in deroga: a prevederlo per tutti coloro che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno avuto accesso alla disoccupazione è l'articolo 87 del Decreto Rilancio. Le istruzioni INPS nella circolare numero 75 del 2020.
In assenza della Naspi, indennità CIGD: a prevederlo per tutti coloro che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno avuto accesso alla disoccupazione è l’articolo 87 del Decreto Rilancio. Dall’INPS arrivano istruzioni specifiche sulla circolare numero 75 del 2020.
La novità introdotta dall’articolo 87 del DL numero 34 del 2020 prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, possono beneficiare per un massimo di 12 mesi e in ogni caso fino al 31 dicembre 2020 di un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga.
Si tratta di una nuova prestazione su cui fa luce l’INPS con il documento del 22 giugno 2020.
- INPS - Circolare numero 75 del 22 giugno 2020
- Articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, così come modificati dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI. Istruzioni contabili.
In assenza della Naspi, indennità CIGD: istruzioni INPS
Come specifica la circolare INPS numero 75 del 2020, hanno diritto all’indennità CIGD, pari quindi al trattamento di mobilità in deroga, tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con le qualifiche che seguono:
- operaio;
- impiegato;
- quadro.
Sono compresi nella platea di potenziali beneficiari anche gli apprendisti e i lavoratori somministrati. Non è richiesto per l’accesso il requisito di anzianità aziendale di almeno 12 mesi.
A decretare l’indennità CIGD sono le Regioni e le Province Autonome.
Aver cessato un precedente periodo di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 senza beneficiare della NASpI è il requisito fondamentale per accedere a questo nuovo strumento di sostegno previsto dall’articolo 87 del Decreto Rilancio.
Sui requisiti un chiarimento importante:
“Si precisa che per “lavoratori […] che non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” si intendono anche i lavoratori che, pur avendo titolo alla prestazione, non ne abbiano fatto richiesta”.
Proprio sulle condizioni che danno diritto all’indennità, l’INPS precisa:
“Il decreto di CIGD - che deve precedere, senza soluzione di continuità, la concessione dell’indennità da parte delle Regioni e delle Province autonome - rientra esclusivamente tra le fattispecie normative di seguito esplicitate:
- CIG in deroga ai criteri dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014;
- CIG in deroga di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- CIG in deroga ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019”.
Inoltre l’Istituto specifica che il decreto di concessione può riguardare solo i lavoratori “per i quali la decorrenza del trattamento sia senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga”.
Entrambi gli eventi, inoltre, devono ricadere nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.
A quanto ammonta la prestazione? Si calcola allo stesso modo della mobilità in deroga, gli importi massimi a cui far riferimento per il calcolo della prestazione, sono stati riportati nei documenti che seguono:
- circolare numero 36 del 21 febbraio 2017 per i beneficiari con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017;
- circolare numero 19 del 31 gennaio 2018 per quelli con cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
In assenza della Naspi, indennità CIGD: istruzioni INPS sul pagamento
Per ottenere il pagamento dell’indennità CIGD, il lavoratore in possesso dei requisiti richiesti deve presentare una domanda on-line di mobilità in deroga.
Anche in questo caso, come accade per tutto ciò che concerne la cassa integrazione in deroga, perché ai beneficiari arrivino le somme a cui hanno diritto è necessario che si attivi un canale di comunicazione tra le Regioni e l’Istituto:
“Per erogare le indennità citate le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione/Provincia autonoma la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione il codice intervento di prossima istituzione, il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio”.
Il pagamento sarò erogato dall’INPS solo dopo aver ricevuto lo specifico provvedimento concessorio e dopo aver effettuato due verifiche cruciali:
- il soggetto non deve avere diritto alla NASpI e deve e beneficiato di una prestazione di CIG in deroga - concessa dalla Regione/Provincia autonoma - cessata nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018;
- l’indennità deve essere senza soluzione di continuità rispetto alla fine della precedente prestazione di CIGD.
L’indennità può essere riconosciuta solo in presenza di entrambe le condizioni.
In conclusione l’INPS sottolinea:
“Si ricorda, infine, che la percezione dell’indennità dà titolo all’accredito della contribuzione figurativa e al riconoscimento, ove spettante, dell’assegno per il nucleo familiare”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: In assenza della Naspi, indennità CIGD: istruzioni INPS