La malattia non esonera l’intermediario dalle sanzioni per l’inadempimento professionale

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

In caso di dichiarazioni fiscali omesse o tardive dei propri clienti a causa di uno stato di malattia, il professionista è tenuto a pagare le sanzioni se non prova una adeguata diligenza. Lo chiarisce la Corte di Cassazione

La malattia non esonera l'intermediario dalle sanzioni per l'inadempimento professionale

L’intermediario che tarda o omette l’invio delle dichiarazioni fiscali dei propri clienti per il proprio stato di grave malattia fortemente disabilitante sul piano psico fisico è comunque tenuto al pagamento delle sanzioni se non prova di aver esercitato una adeguata diligenza.

Infatti, in tema di sanzioni tributarie, la forza maggiore per la non punibilità va riferita a un avvenimento imponderabile, che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta.

Sono queste le interessanti precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13469 del 2024.

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Malattia ed esonero dalle sanzioni per inadempimento professionale: il caso analizzato

Il caso riguarda il tardivo invio di 23 dichiarazioni dei redditi e l’omesso invio di un’altra da parte dell’intermediario abilitato alla loro trasmissione, a cui era seguito un atto di contestazione della sanzione ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997, che prevede una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00.

Il professionista ha impugnato l’atto de qua e il ricorso è stato accolto in entrambi i gradi di giudizio.

In particolare la CTR ha respinto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria affermando che il ricorrente avesse prodotto idonea documentazione medica attestante in maniera chiara e inequivocabile la natura e la gravità della malattia, nonché il periodo di invalidità, che non avevano consentito al contribuente di assolvere compiutamente alle obbligazioni inerenti all’esercizio della sua attività professionale nei tempi di legge.

L’improvviso e imprevedibile stato di grave malattia, fortemente disabilitante sul piano psicofisico, risultava elemento sufficiente a invocare la piena applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997, secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, eccependo la violazione dell’art. 6, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 472 del 1997 nonché degli artt. 1176 e 2697 c.c., avendo errato la CTR nel dare rilevanza alla sussistenza di uno stato patologico in mancanza di prova che si trattasse di un ostacolo non superabile mediante lo sforzo ordinariamente esigibile nei confronti di un professionista, dovendo in particolare egli affidare le pratiche ad altro professionista o in ogni caso declinare gli incarichi ricevuti dai clienti, tenendo conto che alcuni erano stati ricevuti nel periodo di convalescenza.

La posizione della Corte di Cassazione sulla malattia del professionista

A parere del collegio di legittimità le censure sono fondate in base al richiamato principio per cui, in tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta.

Inoltre, in tema di sanzioni amministrative comminate - per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti - ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, la Corte di legittimità ha precisato che grava su quest’ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l’onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., escludendo che egli possa addurre quali scusanti una malattia o un infortunio, in quanto circostanze prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l’anticipata individuazione di un eventuale sostituto.

La CTR ha quindi errato nel ritenere integrata la causa di forza maggiore facendo generico riferimento allo “stato di grave malattia fortemente disabilitante sul piano psico-fisico”, non adeguandosi ai principi sopra esposti e non indagando circa l’avvenuto adempimento all’onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza.

Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei predetti principi e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

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