Da ieri sono aperti gli accessi ai portali degli enti previdenziali per la presentazione delle domande dei bonus da parte dei lavoratori autonomi. Con i chiarimenti della Circolare 103 INPS, pubblicata di recente, ecco dissiparsi gli ultimi dubbi sui soci, sugli studi associati e sul corretto riferimento reddituale.
Dalla Circolare INPS 103, pubblicata ieri, arrivano le ultime indicazioni operative per la presentazione della domanda di accesso alle indennità di cui all’articolo 33 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 il c.d. decreto Aiuti, ed all’articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il decreto Aiuti ter.
Da rilevare, appunto, che con la medesima istanza previsto si potrà richiedere anche l’ulteriore indennità di 150 euro di cui al DL 144/2022, apponendo un apposito flag nel caso sia rispettato il più restrittivo riferimento reddituale dei 20.000 euro.
Interessanti inoltre particolare un paio di passaggi contenuti nella circolare, riguardanti l’accesso all’indennità dei soci di società e associazione professionale, come pure la puntuale individuazione della casella da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione del reddito di riferimento.
Bonus 200 euro: i chiarimenti INPS per soci e studi associati
Il paragrafo 3 punto C) specifica in particolare che:
“ … il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli)… ”
Ma ancor più importante ed atteso chiarimento è il seguente:
“… Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato…”
Quindi via alle domande anche per questi ultimi, senza più remore.
Il puntuale riferimento reddituale
Per quanto attiene al requisito reddituale al paragrafo 3 punto A):
“ … Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale… ...il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2)…”
Altro punto chiarito nel prosieguo, anche se ovvio:
“…Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo...”
Quindi solo quanto effettivamente versato e non anche eventuali importi “figurativi”.
Un ultimo inciso riguardo il requisito della iscrizione alle gestioni previdenziali dell’INPS alla data del 18 maggio 2022.
Sul punto la circolare, nel ribadire l’obbligatorietà del requisito, in effetti chiude come segue il paragrafo dedicato:
“…In ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.”
Come ad intendere che verrà considerata valida l’iscrizione anche se presentata in ritardo pur con decorrenza antecedente il 18 maggio. Ma sarà effettivamente così?
Detto ciò non resta che augurare agli interessati “buona istanza ”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus 200 euro, i chiarimenti INPS per soci e studi associati