Il modello F24 telematico è obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA e non solo: ma quali sanzioni si rischi di dover pagare nel caso in cui venga pagato cartaceo nonostante tale obbligo?
Quali sanzioni si applicano nel caso di pagamento del modello F24 carteceo anziché telematico?
Come’è noto, la normativa sulla compensazione dei modelli F24 è stata fortemente riformata dal DL 193/2016 e poi dal DL 50/2017.
L’obiettivo comune ai due interventi normativi è quello di impedire le indebite compensazioni di crediti fiscali nei modelli F24, ovvero l’utilizzo di crediti inesistenti e/o superiori al loro effettivo ammontare al fine di compensare i debiti verso il fisco.
Ma quali sono le sanzioni previste in caso di utilizzo di una modalità di compensazione del modello F24 diversa da quella prevista per legge al caso specifico?
Modello F24 cartaceo anziché telematico: le sanzioni previste
Le sanzioni applicabili al caso di pagamento del modello F24 cartaceo anziché telematico – e, in linea generale, alle violazioni della corretta modalità di compensazione degli f24 rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente – sono previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 471/1997.
Tale norma afferma che:
“1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.”
Nel caso di contestazione di più violazioni della stessa fattispecie è applicabile il cumulo giuridico, con l’eventuale ulteriore riduzione di un terzo in caso di definizione dell’atto di contestazione.
Compensazione modello F24: le regole attuali per contribuenti privati e titolari di partita IVA
Per i contribuenti titolari di partita IVA il DL 50/2017 ha introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.
Negli altri due casi - modello F24 con saldo positivo senza compensazioni e con saldo zero - la situzione rimane invariata rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente.
Nel primo caso, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo). Nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, invece, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ed F24 online).
Nel caso delle persone fisiche non titolari di partita IVA, invece, è prevista la possibilità di pagare il modello F24 cartaceo nel caso in cui lo stesso modello di pagamento non presenti alcuna compensazione.
L’obbligo di pagamento tramite home banking o canale intermediari per le persone fisiche sussiste nei seguenti due casi:
- modello F24 con saldo positivo e compensazioni di qualsiasi tipo;
- modello F24 con saldo pari a zero.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello F24 cartaceo anziché telematico: quali sanzioni?