Domanda contributi a fondo perduto centri storici: per gli NCC, soggetti che esercitano attività di noleggio con conducente, non conta tutto il fatturato, ma solo quello relativo al territorio interessato dalla misura del Decreto Agosto. Nella risposta all'interpello numero 588 del 2020 i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui dati da inserire nella richiesta d'accesso in scadenza il 14 gennaio 2021.
Domanda contributi a fondo perduto centri storici in scadenza il 14 gennaio 2021, con la risposta all’interpello numero 588 del 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove indicazioni su come riportare correttamente i dati che riguardano il fatturato.
Per gli NCC, soggetti che esercitano l’attività di noleggio con conducente, non conta il totale ma solo le somme relative al territorio interessato dalla misura di sostegno del Decreto Agosto.
Si tratta di un dato cruciale, dal momento che rappresenta la base di calcolo per determinare il valore del contributo a fondo perduto a cui si ha diritto.
Lo spunto per fare luce sulle informazioni corrette da indicare nella domanda arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.
- Agenzia delle Entrate - Risposta numero 588 del 15 dicembre 2020
- Articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici.
Domanda contributi a fondo perduto centri storici, non conta tutto il fatturato per gli NCC
Protagonista è un contribuente che esercita l’attività di noleggio con conducente e presta servizio presso alcune strutture alberghiere.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per individuare le informazioni corrette da inserire all’interno della domanda per beneficiare dei contributi a fondo perduto per le attività dei centri storici.
Nella platea di beneficiari della misura di sostegno introdotta dal Decreto Agosto rientrano, infatti, anche i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, a patto che l’attività sia stata svolta nel territorio dei comuni capoluogo di provincia o come nel caso analizzato in un capoluogo di città metropolitana.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni interessati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Nel testo dell’articolo 59 del DL Agosto si legge:
“Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni”.
Se da un lato si definisce un ampio raggio d’azione, dall’altro si impone la necessità di rispettare strettamente i confini territoriali nel calcolo del fatturato.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 588 del 2020, infatti, chiarisce:
“L’interpellante è tenuto a indicare nell’istanza di accesso al contributo di cui all’articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020 l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell’intero territorio della città metropolitana”.
Domanda contributi a fondo perduto centri storici, il fatturato da considerare per il calcolo
Individuare correttamente il fatturato è fondamentale per determinare il valore del contributo a fondo perduto che effettivamente spetta a ciascun beneficiario.
Si parte da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per tutti gli altri beneficiari fino a un massimo di 150.000 euro.
Ma l’ammontare della misura di sostegno è determinato applicando una percentuale, dal dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del 2019, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
Nel caso degli NCC, coloro che esercitano attività di noleggio con conducente, è necessario considerare solo l’attività svolta nel territorio dei Comuni interessati, riferendosi specificamente alle “prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera”.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 588 del 15 dicembre 2020 fornisce indicazioni pratiche sulla domanda d’accesso al contributo a fondo perduto per i centri storici:
“Pur non essendo necessario allegare all’istanza summenzionata alcun elemento probatorio, per individuare il fatturato relativo alle prestazioni di trasporto svolte nel Comune ad alta densità turistica straniera, il contribuente dovrà predisporre e conservare - per consentirne il riscontro nella successiva ed eventuale attività di controllo dell’amministrazione finanziaria - la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell’attività svolta (si pensi, ad esempio, ai fogli di servizio di cui all’articolo 11 della citata legge n. 21 del 1992, ma anche a ricevute, permessi di accesso a ZTL, corrispondenza mail)”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Domanda contributi a fondo perduto centri storici, non sempre conta tutto il fatturato