NASpI: niente indennità di disoccupazione dopo il licenziamento per assenze ingiustificate

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il licenziamento avvenuto per assenza ingiustificata oltre i termini previsti dal contratto sarà considerato come dimissioni da parte del lavoratore. Pertanto, non sarà possibile ricevere la NASpI. Lo prevede il DDL in materia di lavoro in esame al Senato

NASpI: niente indennità di disoccupazione dopo il licenziamento per assenze ingiustificate

Nessun diritto alla NASpI in caso di licenziamento avvenuto per abuso di assenze ingiustificate.

Con la nuova norma prevista dal DDL in materia di lavoro si mira a porre fine allo sfruttamento di una lacuna normativa che permetteva ai lavoratori di assentarsi illegittimamente per indurre il datori di lavoro a licenziarli in modo da poter conseguire il trattamento di disoccupazione.

La novità stabilisce che, in caso di assenze ingiustificate che proseguano oltre il termine previsto dal CCNL applicato, il rapporto di lavoro si considera risolto per dimissioni volontarie del lavoratore. In questa ipotesi, infatti, non si ha diritto alla NASpI.

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NASpI: niente indennità di disoccupazione dopo il licenziamento per assenze ingiustificate

Il nuovo DDL in materia di lavoro ha cominciato il suo iter parlamentare dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 1° maggio assieme al Decreto Lavoro.

Sono diverse le misure previste, come ad esempio la possibilità per l’INPS di inviare lettere di compliance per favorire l’adempimento spontaneo in caso di anomalie, degli errori e delle omissioni nella contribuzione.

Una delle novità poi riguarda l’indennità di disoccupazione, il trattamento di NASpI. Nello specifico, il DDL interviene per colmare una lacuna della normativa che permetteva ai lavoratori di farsi licenziare per ottenere la disoccupazione.

I lavoratori, infatti, per ottenere l’indennità potevano fare ricorso ad una serie di assenze ingiustificate, inducendo i datori di lavoro a licenziarli.

In seguito al licenziamento, e considerati quindi in uno stato di disoccupazione involontario, avevano la possibilità di richiedere e ottenere la NASpI. Il trattamento, infatti, non spetta in caso di dimissioni volontarie da parte del lavoratore.

Ebbene, il nuovo provvedimento va a modificare il decreto legislativo n. 151 del 2015 nella parte relativa alle dimissioni volontarie e alla risoluzione consensuale, cioè l’articolo 26.

In particolare, dopo il comma 7 viene inserito il comma 7-bis, il quale stabilisce che in caso di assenze ingiustificate che si protraggono oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato il rapporto si considera risolto per dimissioni del lavoratore.

Se il CCNL non prevede un tale limite, l’assenza ingiustificata non può superare i 5 giorni.

Licenziamento per assenze ingiustificate come dimissioni volontarie: nessun diritto alla NASpI

Un simile intervento in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, pertanto, ha conseguenze anche sull’applicazione della prestazione per la disoccupazione.

Il trattamento di NASpI, infatti, come previsto alla normativa di riferimento (Dlgs n. 22/2015), non spetta nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad esclusione di alcuni specifici casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro (secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge n. 604/1996 come sostituito dall’articolo 1, comma 40 della legge 92/2012);
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più.

Di conseguenza, se la modifica dovesse essere confermata, non sarà più possibile abusare il ricorso all’assenza ingiustificata dal lavoro con lo scopo di farsi licenziare per ottenere il trattamento di disoccupazione.

Si attende ora la conclusione dell’iter parlamentare e la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.

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