Libretto Famiglia INPS: tutte le istruzioni per l'uso nell'ambito delle collaborazioni familiari e per il pagamento delle prestazioni rese da colf, badanti, baby sitter e non solo. Ecco come funzionano i nuovi voucher per il lavoro domestico.
Libretto Famiglia INPS: analizziamo tutte le regole per capire come funzionano i nuovi voucher per le collaborazioni familiari (lavoro domestico) e per la retribuzione di colf, badanti, baby sitter e non solo.
Dopo molte vicissitudini normative che hanno modificato più volte i c.d. “Voucher” o “buoni lavoro”, finalmente l’articolo 54-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (L. n. 96/2017) ha ridefinito le disposizioni che regolano anche i rapporti tra privato cittadino e collaboratore familiare istituendo il “Libretto di famiglia” a decorrere dal 24 giugno 2017.
L’INPS ne ha illustrato le modalità operative con circolare n. 107 del 5 luglio 2017.
Attraverso questo nuovo strumento le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, che hanno necessità di piccoli lavori saltuari, possono fare ricorso a prestazioni occasionali nel rispetto di precisi limiti economici e temporali, nell’ambito dei seguenti servizi:
- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Lavoro domestico: come accedere al Libretto Famiglia
La prima operazione da effettuare, da parte di entrambi i soggetti (utilizzatore e prestatore), è la registrazione alla piattaforma messa a disposizione nel sito dell’INPS, tramite il servizio online dedicato, ovvero utilizzando il servizio del Contact center, o ancora avvalendosi di un patronato o di un intermediario abilitato appositamente delegato.
L’utilizzatore, successivamente, al fine di alimentare un libretto nominativo prefinanziato necessario per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori, deve precostituire il proprio portafoglio, attraverso un sistema di pagamento elettronico o mediante un versamento da effettuarsi con modello F24 Elide, (messaggio INPS n. 3177 del 31 luglio 2017).
Se utilizzato il modello F24 Elide, dopo aver indicato il proprio codice fiscale, l’utilizzatore, nella sezione “Erario” deve riportare:
- nel campo “tipo”, la lettera “I”;
- nel campo “codice”, la causale contributo “LIFA”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo versato da utilizzare, attraverso la piattaforma telematica INPS, per il pagamento delle prestazioni.
La comunicazione dell’effettivo utilizzo di un prestatore occasionale è effettuata a consuntivo e deve essere inviata al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa fornendo le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- l’oggetto della prestazione.
Una volta comunicati i dati necessari, il prestatore, dopo averne ricevuto notifica tramite mail o SMS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, riceve i compensi pattuiti nella modalità prescelta all’atto della registrazione (c/c bancario o postale) o recandosi presso qualsiasi sportello postale.
Contestualmente l’INPS provvede all’accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva.
Limiti di utilizzo del Libretto Famiglia INPS
L’istituto del Libretto di famiglia sottostà a precisi limiti economici validi entro lo spazio temporale di un anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa (dal 1 gennaio al 31 dicembre):
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali limiti complessivi devono intendersi quali compensi percepiti dal prestatore e dunque al netto dei contributi, premi assicurativi o costi di gestione e, secondo quanto disposto dal comma 8 dell’art. 54-bis D.L. 50/2017, possono essere computati da parte dell’utilizzatore in misura pari al 75%, esclusivamente nei confronti delle collaborazioni effettuate dalle seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione REI (abrogato da marzo 2019), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, compresa la percezione del reddito di cittadinanza (circ. INPS n. 43 del 20 marzo 2019).
La durata massima del rapporto di lavoro nell’ambito del “Libretto Famiglia” non può essere superiore a 280 ore di lavoro nell’arco dello stesso anno.
L’utilizzatore non può utilizzare lo strumento del “Libretto di Famiglia” nei confronti di collaboratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Compensi e retribuzione Libretto Famiglia INPS
Il valore nominale di ciascun buono è pari ad un importo di 10 euro per ciascuna ora di lavoro. L’importo stabilito è comprensivo sia della retribuzione, sia della contribuzione previdenziale e assicurativa (Inail).
Le prestazioni previdenziali e le coperture assicurative sono relative all’assicurazione contro invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), accantonata presso la Gestione Separata INPS, e all’assicurazione infortunistica.
Pertanto dal valore nominale di 10 euro il compenso netto incassato dal collaboratore familiare occasionale è pari a 8 euro, mentre 1,65 euro coprono la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro il finanziamento degli oneri gestionali.
Particolarità dei nuovi voucher per lavoro domestico e collaborazioni familiari
È utile sapere che i compensi occasionali percepiti:
- sono esenti da imposizione fiscale;
- non danno diritto ad alcuna prestazione a sostegno del reddito dell’INPS quale ad esempio disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.;
- sono riconosciuti ai fini del diritto alla pensione a seguito del versamento dei relativi contributi alla Gestione Separata INPS;
- sono computati ai fini della determinazione del reddito occorrente per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
- non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore.
In caso di percezione di NASpI i prestatori occasionali possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile senza obbligo di comunicare all’Inps il compenso derivante dal tale prestazione.
L’INPS in tal caso sottrae dalla contribuzione figurativa legata alla NASPI, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
Le prestazioni occasionali, inoltre, debbono essere dichiarate in sede di compilazione del modello ISEE e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Regime sanzionatorio
Con circolare n. 5 del 9 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l’utilizzatore di prestazioni occasionali:
- il superamento del limite economico o del limite orario di 2.500 euro comporta la trasformazione del rapporto occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si superano tali limiti con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative;
- l’utilizzo di prestazione da soggetto con il quale l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa” comporta la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia del lavoro a tempo pieno e indeterminato,con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso.
Decesso dell’utilizzatore
Di recente l’INPS, con messaggio n. 1908 del 17 maggio 2019, ha fornito le indicazioni necessarie nelle ipotesi di decesso degli utilizzatori del “Libretto Famiglia” per la gestione delle seguenti due fattispecie:
- richiesta di rimborso delle somme versate dal dante causa per il pagamento di prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia e non utilizzate per il pagamento di prestazioni;
- inserimento di prestazioni lavorative svolte anteriormente al decesso del dante causa e dallo stesso non inserite nella procedura del Libretto Famiglia, al fine dell’erogazione del compenso al lavoratore da parte dell’INPS e dell’accredito della relativa contribuzione previdenziale.
Il manuale completo per l’utilizzo del libretto di famiglia è a disposizione dei cittadini sul sito dell’INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Collaboratori familiari occasionali e utilizzo del Libretto di Famiglia