L'accertamento del maggior valore dell'avviamento conseguente alla cessione d'azienda è legittimo anche se non preceduto da un accertamento ai fini dell'applicazione dell'imposta del Registro: in tal senso, infatti, non esiste alcun obbligo.
Con l’Ordinanza n. 9584 del 12 aprile 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento del maggior valore dell’avviamento conseguente alla cessione d’azienda è legittimo anche se non preceduto da un accertamento ai fini dell’applicazione dell’imposta del Registro perché non esiste alcun obbligo per l’Amministrazione finanziaria in tal senso.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 9584 del 12 aprile 2021
- Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 9584 del 12 aprile 2021.
La pronuncia – La pronuncia trae origine dal ricorso avverso l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate ha accertato, in relazione alla cessione di azienda e per quanto di interesse, un maggior valore dell’avviamento.
La CTP e la CTR hanno accolto le ragioni del contribuente sulla motivazione per cui l’Ufficio aveva erroneamente applicato il maggior valore della cessione secondo il metodo di cui all’art. 2 co. 4 del DPR 460/96 senza contestare la congruità dei valori della cessione dell’azienda ai fini dell’applicazione dell’imposta sul registro.
La controversia è giunta quindi in Cassazione a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate che denunciava la nullità della sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 co. 1 lett. d) del DPR nr. 600/73, art. 88 co. 5 del TUIR e art. 2 co 4 del DPR 460/96 per avere la CTR affermato che il valore dell’azienda determinato secondo i parametri previsti dal citato articolo debba essere preceduto dall’accertamento dell’imposta del Registro.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Nella sentenza in commento i giudici della Suprema Corte si sono espressi sul tema della presunta illegittimità della ripresa relativa al maggior valore dell’avviamento conseguente alla cessione d’azienda perché non preceduta da un accertamento ai fini dell’applicazione dell’imposta del Registro.
A riguardo la Corte ha affermato che non sussiste alcun obbligo dell’Agenzia dell’Entrate di rettifica del valore dell’azienda indicato nell’atto di cessione per la determinazione della corretta imposta del registro prima di procedere all’accertamento della plusvalenza.
Infatti, in tema di accertamento del reddito, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda, avendo il contribuente l’onere di provare un diverso valore, anche dimostrando di non aver interamente realizzato, in concreto, il valore di mercato dell’azienda ceduta.
Nella giurisprudenza di legittimità, quindi, è affermato il valore presuntivo della determinazione di mercato fatta nell’ambito dell’imposta del Registro ma non è imposto all’Ufficio accertatore alcun onere di preventiva contestazione dell’atto.
Per completezza si rileva che, nelle more del giudizio, è sopravvenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015 che all’art. 5, co. 3 ha sancito che per le disposizioni in tema di imposizione diretta sulle plusvalenze da cessioni di immobili e di aziende l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1996 o delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.
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