Lavoro irregolare: sanzioni più alte del 30% per chi impiega migranti senza permesso di soggiorno, con il decreto ministeriale numero 151 del 2018 in vigore dal 2 marzo 2019.
Lavoro irregolare: dal 2 marzo 2019 in vigore il decreto del Ministero dell’Interno n. 151 del 2018 che determina sanzioni accessorie più alte del 30% per chi impiega migranti senza permesso di soggiorno.
Ai 5.000 euro di multa, previsti per i datori di lavoro che si avvalgono di lavoratori stranieri senza documenti regolari, si aggiunge la sanzione accessoria, introdotta con l’applicazione della direttiva 2009/52/CE, che prevede il pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
Lavoro irregolare: sanzioni più alte per chi impiega migranti senza permesso
Per il 2018 ammonta a 1.398 euro. Questo è il costo che il datore di lavoro deve pagare per ogni cittadino dei paesi terzi, senza un permesso di soggiorno o con un documento annullato o scaduto, impiegato.
Come si legge nel testo del decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2018, in vigore dal 2 marzo 2019, il costo è aumentato del 30% a causa “degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta”.
Il costo medio del rimpatrio è calcolato ogni anno entro il 30 gennaio e risulta dalla:
media nel triennio che precede l’anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno.
Al costo medio del rimpatrio si deve applicare, inoltre, la variazione media, relativa all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, elaborata dall’ISTAT.
Come si legge nel testo, le somme che entrano nelle casse dello stato per il pagamento della sanzione accessoria sono destinate per il 60% al fondo rimpatri e per il 40% al Fondo sociale per occupazione e formazione destinato alla realizzazione di interventi di integrazione sociale di migranti e minori stranieri non accompagnati.
Lavoro irregolare: le sanzioni per chi impiega i migranti senza permesso di soggiorno
Il decreto numero 151 del 22 dicembre 2018 stabilisce il costo medio per il rimpatrio aggiornato secondo gli standard previsti e determina l’aumento della sanzione accessoria di un terzo.
Il pagamento della somma, in aggiunta alla sanzione già prevista, è stato introdotto con il decreto legislativo numero 109 del 16 luglio 2012, che ha modificato il Testo Unico sull’Immigrazione proprio per aggiornarlo secondo le disposizioni della direttiva 2009/52/CE.
Gli Stati Europei hanno introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi irregolari.
Nella direttiva, infatti, si legge all’art 3:
Gli Stati membri vietano l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
E nell’articolo 5:
Le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di cui all’articolo 3 includono:
- sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente;
- pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio. Gli Stati membri possono invece decidere che le sanzioni finanziarie di cui alla lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio.
Il Decreto Legislativo numero 109 del 2012 ha attuato la direttiva e ha aggiunto all’articolo 22 del Testo Unico sull’immigrazione il comma 12 ter, che recita:
Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
Accessoria perché va ad aggiungersi alle misure previste per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri senza regolari documenti: una multa di 5.000 euro e la reclusione dai 6 mesi ai tre anni.
Pene che possono aumentare di un terzo se si verificano particolari condizioni:
- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni di sfruttamento.
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