Lavoratore senza Green pass: il DL n. 127/2021 per le aziende private con meno di 15 dipendenti ammette la stipula di un contratto di sostituzione della durata di 10 giorni, rinnovabile una sola volta. Ma cosa succede dopo il periodo di sospensione, se il dipendente continua a non esibire la certificazione?
Il lavoratore che si presenta in azienda senza Green pass, o ammette di esserne sprovvisto, dal prossimo 15 ottobre sarà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione. Questa è la regola generale.
Per le sole imprese private al di sotto dei 15 dipendenti il Decreto Legge numero 127 del 21 settembre 2021 ammette la sospensione del lavoratore con corrispondente stipula di un contratto di sostituzione della durata massima di 10 giorni, rinnovabile una sola volta.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro lo può sospendere il lavoratore, ma solo per la durata del rapporto di sostituzione, quindi non oltre i 20 giorni fissati dalla norma.
Per il periodo del contratto, visto il divieto esplicito di retribuzione per il dipendente sostituito, l’azienda dovrà pagare solo il lavoratore in sostituzione.
Ma cosa succede una volta trascorsi anche i 20 giorni concessi, senza che il lavoratore assente abbia esibito la certificazione verde?
Secondo la norma, tornano ad applicarsi le regole generali sulle certificazioni verdi previste per tutti gli altri datori di lavoro, pubblici e privati: il lavoratore resta assente ingiustificato, senza retribuzione e senza rischio di licenziamento.
Una circostanza che attualmente può anche protrarsi fino al 31 dicembre 2021, termine ultimo di vigenza dell’obbligo previsto.
Lavoratore senza Green pass, cosa succede dopo il periodo di sospensione?
Nella sua versione definitiva il DL n. 127/2021 che ha esteso l’obbligo di esibizione del Green pass sui luoghi di lavoro ha limitato la sospensione alle sole piccole imprese che, peraltro, ne possono fruire per un tempo particolarmente limitato.
Al netto del periodo dell’eventuale sostituzione dei 20 giorni ed eventualmente fino al 31 dicembre, l’azienda si trova con un “posto vacante”, senza poter sostituire il dipendente titolare o poter recedere dal rapporto di lavoro.
Ma partiamo dalla norma per comprendere la successione delle prescrizioni previste nei confronti dei datori di lavoro privati con meno di 15 dipendenti:
- dal 15 ottobre il lavoratore senza Green pass viene immediatamente considerato assente ingiustificato e gli viene sospeso lo stipendio fino all’esibizione della certificazione verde e, comunque, non oltre la fine del 2021;
- tra il 15 ottobre e il 31 dicembre il datore di lavoro, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, può sostituire il lavoratore tramite contratto a termine della durata massima di 10 giorni, rinnovabile una sola volta per altri 10 giorni;
- scaduto anche il termine del contratto di sostituzione i lavoratore titolare rimane assente ingiustificato con conservazione del posto sino al 31 dicembre 2021 o sino alla presentazione del Green pass.
Obbligo di Green pass a lavoro: il provvedimento di sospensione
L’eliminazione della possibilità, tranne che per le piccole imprese, di sospendere il lavoratore ha di fatto comportato un sostanziale snellimento dell procedura nelle ipotesi in cui il lavoratore sia senza certificazione verde.
La sospensione, seppur automatica, segue comunque un provvedimento formale che il titolare dell’azienda deve adottare e comunicare al lavoratore interessato.
L’assenza ingiustificata, al contrario, è una mera circostanza fattuale di cui il datore di lavoro prende atto, senza alcuna formalità e senza alcun onere di comunicazione.
Si ricorda, infine, che il provvedimento di sospensione prorogabile fino al 31 dicembre 2021, termine ultimo dello stato di emergenza, attualmente risulta in vigore per il personale scolastico, docente e ATA, privo di certificazione verde.
Diverso ancora, infine, è il caso della sospensione del servizio a fronte della mancata vaccinazione per le categorie di lavoratori che prestano attività con particolari caratteristiche.
Oggi tale obbligo riguarda sanitari e dipendenti delle RSA per i quali, in caso di rifiuto, è prevista l’assegnazione ad altre mansioni che non implichino un pericolo di contagio da Covid e, quando ciò non è possibile per mancanza di posizioni alternative, la sospensione.
Nel caso del personale scolastico, docente, ATA la sospensione scatta quando non si è in possesso del Green pass, per sanitari e dipendenti delle RSA quando manca la vaccinazione.
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