Green pass e obbligo per il personale della scuola: il Ministero dell'Istruzione chiarisce che la sospensione dal servizio del personale sprovvisto di certificazione è un atto dovuto per legge e pertanto non è eventuale ma “deve” essere applicato dal Dirigente Scolastico. Tutte le precisazioni nella nota n. 1353 del 16 settembre 2021.
Green pass per il personale della scuola: la sospensione è un atto dovuto per legge e non una sanzione disciplinare.
Il Ministero dell’Istruzione, con la nota numero 1353 del 16 settembre 2021, ha infatti chiarito le modalità applicative dell’obbligo di esibizione della certificazione verde per tutti i lavoratori della scuola e, viceversa, l’onere di verifica del requisito a tutti i dirigenti scolastici.
In caso di mancata esibizione del Green pass, ricorda il provvedimento di prassi, il lavoratore non può accedere ai locali della scuola e viene considerato assente ingiustificato. A partire dal quinto giorno di assenza, per mezzo de decreto emesso dal dirigente, il rapporto di lavoro viene sospeso senza retribuzione.
Ed è proprio su provvedimento di sospensione dal servizio, e sulle sue formalità, che il MIUR si è soffermato fornendo, tra l’altro, anche un modello a cui i dirigenti degli Istituti possono fare affidamento nell’adempiere all’obbligo prescritto.
Green pass a scuola: dal MIUR le regole sulla sospensione per chi non rispetta l’obbligo
L’articolo 9-ter del Decreto Legge numero 52 del 22 aprile ha disposto, dal 1° settembre fino al 31 dicembre, l’obbligo per tutto il personale scolastico e delle università di possedere ed esibire la certificazione verde.
- MIUR - nota numero 1353 del 16 settembre 2021
- Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde Covid. Modello.
I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia sono quindi tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni grazie alla piattaforma semplificata, attiva dal 13 settembre 2021 e che ha sostituito i controlli manuali dei QRCode.
Qualora all’esito del controllo il dipendente risulti sprovvisto di Green pass, specifica la nota del MIUR del 16 settembre, può - ma non deve necessariamente - essergli inviata una comunicazione che segnali il risultato negativo del controllo e la presa d’atto dell’assenza ingiustificata.
Un modello di tale comunicazione, da trasmettere eventualmente via mail all’interessato, è stato reso disponibile dal MIUR in allegato alla nota in oggetto.
Green pass a scuola: la sospensione per la mancata esibizione non è una sanzione
Se, quindi, non è previsto un obbligo specifico per la segnalazione dell’assenza ingiustificata, al contrario il decreto di sospensione del dirigente è un atto dovuto per legge e deve intervenire al quinto giorno successivo all’esito del controllo.
Ma attenzione, la sospensione a cui si riferisce il Decreto Legge del 22 aprile non è qualificabile come sanzione disciplinare, per cui è prevista una durata massima a seconda delle violazioni e che, in alcune ipotesi, deve essere comminata dall’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD).
La sospensione per assenza di Green pass deve essere sempre applicata dal Dirigente Scolastico e può durare fino all’acquisizione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’attuale termine ultimo dello stato di emergenza.
Anche per questo particolare provvedimento di sospensione il MIUR ha messo a disposizione un fac-simile in aiuto dei presidi, che si allega di seguito.
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