L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione da applicare al lavoratore distaccato all'estero. Il reddito può essere determinato sulla base della retribuzione convenzionale nel rispetto dei requisiti previsti relativi a: inquadramento professionale, svolgimento all'estero dell'attività, l'esclusività del lavoro all'estero, numero di giorni lavorati nell'arco dei dodici mesi
Qual è la tassazione da applicare al lavoratore distaccato all’estero? Nel rispetto delle condizioni previste, per il calcolo si deve utilizzare la retribuzione convenzionale prevista dall’articolo 51, comma 8-bis del TUIR.
Nella risposta all’interpello numero 428 del 12 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate richiama le condizioni da rispettare per l’applicazione della tassazione indicata.
I requisiti sono relativi ai seguenti aspetti: l’inquadramento professionale, lo svolgimento all’estero dell’attività lavorativa, l’esclusività del lavoro all’estero, il numero di giorni lavorati nell’arco dei dodici mesi.
In linea generale le occasionali trasferte in Italia non fanno venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una la società consociata estera.
Lavoratore distaccato all’estero: i chiarimenti sulla tassazione da applicare
Con la risposta all’interpello numero 428 del 12 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla tassazione da applicare al lavoratore distaccato all’estero.
Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, una società parte di un gruppo multinazionale che ha distaccato un proprio dipendente all’estero per gli anni 2022 e 2023.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 428 del 12 settembre 2023
- Trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero.
L’istante specifica che per il 2022 il dipendente si considera fiscalmente residente in Italia in quanto ha nel territorio dello stato la propria famiglia.
Il quesito posto riguarda la possibilità di applicazione dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, che prevede una retribuzione convenzionale per il lavoro dipendente prestato all’estero, anche nel caso di occasionali trasferte in Italia.
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento e la relativa prassi.
Il citato articolo 51, comma 8-bis, del TUIR prevede che:
“il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 39.”
Le retribuzioni convenzionali vengono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno e non sono inferiori alle retribuzioni minime stabilite dai CCNL di categoria, raggruppati per settori omogenei.
In tali casi il lavoratore continua ad essere considerato residente in Italia e il reddito è assoggettato a tassazione con riferimento alla retribuzione convenzionale fissata dall’apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a prescindere dalla retribuzione effettiva del lavoratore.
Le condizioni da rispettare sono le seguenti:
- il lavoratore deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministero del Lavoro fissa la retribuzione convenzionale;
- l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
- l’attività lavorativa all’estero deve essere l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, l’esecuzione della prestazione deve quindi essere svolta integralmente all’estero;
- il lavoratore deve soggiornare all’estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Lavoratore distaccato all’estero: i requisiti per la tassazione sulla retribuzione convenzionale
Dopo aver riepilogato quali sono i requisiti da rispettare per l’applicazione della tassazione sulla retribuzione convenzionale per il lavoratore distaccato all’estero, l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti su ciascuna delle condizioni.
In merito all’inquadramento del lavoratore, la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente è un motivo che esclude l’applicazione del regime agevolato.
Inoltre, l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.
Deve quindi essere stipulato un contratto specifico per l’esecuzione della prestazione come oggetto esclusivo del lavoro e il dipendente deve essere collocato in uno speciale ruolo estero.
L’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero, come sottolineato nella risoluzione 245/2007.
Lo stesso documento di prassi chiarisce inoltre che il requisito della continuità deve avere carattere di permanenza o di sufficiente stabilità.
Ulteriori indicazioni vengono inoltre fornite in merito al conteggio dei 183 giorni nei dodici mesi di soggiorno, limite che deve essere superato per l’applicazione della tassazione agevolata.
Innanzitutto il periodo di 12 mesi non deve coincidere con un periodo d’imposta ma la permanenza può essere prevista anche a cavallo di due anni solari.
La tassazione deve essere applicata a partire dalla prima retribuzione, come precisato dalla circolare numero 7/2001.
Se vengono meno le condizioni richieste la situazione deve essere rettificata in sede di conguaglio.
Infine, nel conteggio dei giorni lavorativi devono essere inclusi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi:
- ferie;
- festività;
- riposi settimanali;
- altri giorni non lavorativi.
Alla luce di tali chiarimenti l’Agenzia delle Entrate spiega, in merito a occasionali trasferte di lavori in Paesi diversi da quello della sede dalla società distaccata (tra cui l’Italia), che:
“Tale circostanza non sembra far venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una Consociata estera.”
Nel rispetto delle condizioni richiamate, quindi, il reddito del lavoratore può essere determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 51, comma 8-bis del TUIR.
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