Cessioni di crediti a scopo di garanzia senza IVA e con applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dello 0,50 per cento. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 28734 del 2023
Le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e scontano l’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dello 0,50 per cento, poiché si tratta di contratti caratterizzati da autonomia funzionale rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28734 del 16 ottobre 2023.
Cessioni di crediti a scopo di garanzia senza IVA: i fatti analizzati dalla Corte di Cassazione
Nella controversia in commento l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che, in linea con la pronuncia di prime cure, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente affermando il principio per cui le cessioni di crediti a scopo di garanzia sono operazioni soggette ad IVA.
La ricorrente, in particolare, denuncia violazione degli artt. 2, comma 3, lett. a, 3, comma 2, n. 3, 10, comma 1, n. 1, del DPR n. 633 del 26 ottobre del 1972, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le cessioni di crediti a garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing possano essere considerate operazioni rilevanti ai fini dell’IVA.
Al contrario dette operazioni dovrebbe essere considerate fuori campo IVA, dovendo distinguersi le cessioni non comprese in operazione finanziarie, che sono escluse dall’IVA e scontano l’imposta di registro in misura proporzionale, e le cessioni comprese in operazioni finanziarie, che sono esenti da IVA e scontano l’imposta di registro in misura fissa.
Nel ritenere fondato il rilievo la Corte ha preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, le due cessioni dei crediti in argomento sono avvenute con la finalità di garanzia della esecuzione di altrettanti contratti di leasing già conclusi tra le parti, sicché dette cessioni, pur se certamente collegate alle operazioni di finanziamento, ne risultano autonome e distinte.
In tema di IVA la cessione del credito va esclusa dal novero delle operazioni imponibili che, nell’ambito del sistema dell’IVA, presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la stipulazione di un prezzo o di un controvalore.
In particolare, una prestazione di servizi viene effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 17 maggio 1977 e configura un’operazione imponibile soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente, dovendo sussistere un nesso diretto tra il servizio prestato ed il controvalore ricevuto.
Tali considerazioni inducono ad affermare che le cessioni dei crediti al centro della controversia si collocano al di fuori dal campo di applicazione dell’IVA, come è espressamente stabilito dall’art. 2, comma 3, lett. a, e come è evincibile dall’art. 3 del DPR, 26.10.1972, n. 633.
La Corte ha affrontato anche la questione se, al caso di specie, sia applicabile l’art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, che prevede che le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, tutti i provvedimenti e atti ad esse inerenti, le garanzie a qualunque titolo prestate, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti, siano esenti dall’imposta di registro.
Cessioni di crediti a scopo di garanzia senza IVA: i chiarimenti della Corte di Cassazione
Nel silenzio della legge, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le operazioni di finanziamento, alle quali l’art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi.
La questione, quindi, viene risolta sulla base della ratio legis della norma di agevolazione di cui al citato art. 15, la quale è da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale.
Si può, perciò, ritenere che, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una situazione - come quella di specie - la quale presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente, e nella quale oggetto di regolamento negoziale è la successiva cessione del credito con finalità di garanzia, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento, ma, per l’appunto, la garanzia di recupero del credito.
In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento agevolato, non ricorre perché, per effetto del negozio di cessione, il cessionario non dispone di nuovo denaro, suscettibile di impieghi produttivi.
In conclusione la Corte di legittimità, stante l’assenza di natura creditizia o finanziaria, ha dichiarato che le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi degli artt. 2, comma 3, lett. a, e 3, comma 2, n. 3, del DPR, 26 ottobre 1972, n. 633, né beneficiano dell’imposta sostitutiva, ai sensi degli artt. 15 e 17 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.
Tali operazioni scontano invece l’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 6 della tariffa - parte prima annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale - seppur nel contesto di un collegamento negoziale - rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fuori campo IVA le cessioni di crediti a scopo di garanzia