Ires: si avvicina la scadenza per il saldo 2017 e l'acconto 2018. Di seguito le istruzioni per il calcolo e il versamento con modello F24 e relativi codici tributo.
Ires: la scadenza per il versamento di saldo 2017 e acconto 2018 è fissata al prossimo 2 luglio.
Così come per tutte le altre imposte sui redditi, anche per l’Ires ci sarà qualche giorno in più di tempo per pagare: il 30 giugno, termine di scadenza naturale, cade di sabato e pertanto il versamento dovrà essere effettuato ad ultimo entro lunedì 2 luglio 2018.
Si ricorda tuttavia che la scadenza per il versamento Ires varia base alla data di chiusura del periodo d’imposta e di seguito vedremo quali sono le regole generali.
L’Ires è l’imposta sul reddito dovuta da società di capitali, enti commerciali e non commerciali e le regole per il calcolo così come i codici tributo da indicare nel modello F24 sono invariati rispetto allo scorso anno.
Il saldo 2017 viene calcolato applicando l’aliquota del 24% sull’utile risultante dal bilancio di esercizio, considerando ovviamente le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzione.
Per quanto riguarda le regole per il versamento, si ricorda che anche l’Ires segue il meccanismo di saldo e acconto, con più scadenze da rispettare nel corso dell’anno in base all’importo dovuto.
Di seguito tutte le istruzioni per il calcolo e il versamento del saldo 2017 e dell’acconto Ires 2018 in scadenza il 2 luglio.
Ires, saldo e acconto in scadenza il 2 luglio 2018: istruzioni e calcolo
L’acconto Ires 2018 è dovuto quando il contribuente considerato, società di capitali o ente che sia, dovrà versare un importo superiore ad euro 20,66 così come indicato:
- nel rigo RN17 della dichiarazione dei redditi delle società di capitali;
- nel rigo RN28 della dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali.
Attenzione però, l’acconto Ires è dovuto:
- in un’unica rata con scadenza 2 luglio 2018 qualora l’importo della prima rata non superi 103 euro;
- in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103 euro. In questo caso le scadenze sono le seguenti:
- 2 luglio o 20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40% per il 40% dell’acconto dovuto;
- 30 novembre 2018 per il secondo acconto del restante 60%.
Versamento saldo e acconto Ires 2018: codici tributo modello F24
Per effettuare il versamento di saldo Ires 2017 e del primo acconto 2018 bisognerà utilizzare il modello F24, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti codici tributo:
- codice tributo 2003 per il saldo;
- codice tributo 2001 per il primo acconto.
Si ricorda inoltre che per il versamento del secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2018 sarà invece necessario indicare nel modello F24 il codice tributo 2002.
Rateizzazione saldo e acconto Ires 2018: scadenze delle rate e interessi
L’Ires, così come Irpef, Irap, cedolare secca e tutte le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2018, potranno essere rateizzate, sia per quanto riguarda il saldo dovuto per il 2017 che l’acconto d’imposta.
Per il versamento del saldo d’imposta e di prima rata di acconto Ires è ammessa la rateizzazione fino ad un masimo di 6 rate, da completare entro il mese di novembre.
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR sulla quota eccedente il minimale.
L’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre 2018, relativa al secondo acconto.
Il pagamento della prima rata può essere effettuato entro la scadenza del 2 luglio 2018 ovvero entro il 20 agosto 2018 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Si riportano di seguito le tabelle relative alla rateizzazione delle imposte sui redditi allegate alle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate:
- Rateizzazione imposte 2018 contribuenti non titolari di partita IVA:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 2 luglio | 20 agosto | ||
2ª | 31 luglio | 0,31 | 31 agosto | 0,11 |
3ª | 31 agosto | 0,64 | 1 ottobre | 0,44 |
4ª | 1 ottobre | 0,97 | 31 ottobre | 0,77 |
5ª | 31 ottobre | 1,30 | 30 novembre | 1,10 |
6ª | 30 novembre | 1,63 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
- Rateizzazione imposte 2018 contribuenti titolari di partita IVA:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 2 luglio | 20 agosto | ||
2ª | 16 luglio | 0,16 | 20 agosto | 0,00 |
3ª | 20 agosto | 0,49 | 17 settembre | 0,33 |
4ª | 17 settembre | 0,82 | 16 ottobre | 0,66 |
5ª | 16 ottobre | 1,15 | 16 novembre | 0,99 |
6ª | 16 novembre | 1,48 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
Si ricorda che la rateazione delle imposte sui redditi non deve riguardare necessariamente tutti gli importi.
Così come riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Ires e versare in un’unica soluzione il saldo (o viceversa).
Saldo e acconto Ires 2018: ecco le scadenze per il versamento
Secondo le istruzioni riportate dall’Agenzia delle Entrate, il saldo e l’acconto Ires devono essere versati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
I soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Si ricorda inoltre che l’importo dell’acconto Ires è fissato nella misura del 100% e deve essere versato in de rate, saldo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro.
In questo caso, il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ires, saldo e acconto in scadenza il 2 luglio 2018: istruzioni e calcolo