Rateizzazione imposte dichiarazione dei redditi 2018: ecco le scadenze per il versamento e come fare il calcolo degli interessi di saldo e acconto Irpef, Ires e Irap dopo la proroga della doppia rata del 20 agosto.
Scadenze per il versamento di Irpef, Ires e Irap: di seguito i termini per il pagamento delle imposte sulla dichiarazione dei redditi 2018.
A modificare il calendario delle scadenza per il pagamento rateale di saldo 2017 e acconto 2018 è stato il DPCM del 10 agosto 2018, con il quale è stata ufficializzata la proroga della doppia rata del 20 agosto 2018.
Le novità riguardano i contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di pagare a rate con maggiorazione dello 0,40% ai quali è concesso di optare per il versamento in quattro anziché cinque rate.
A cambiare non è soltanto il piano di rateizzazione ma anche l’importo degli interessi, che dovrà essere rimodulato a partire dal versamento della seconda rata in scadenza il 17 settembre 2018 e per tutte quelle successive.
Nulla cambia, invece, per chi pur avendo differito il versamento della prima rata al 20 agosto applicando la maggiorazione dello 0,40% continuerà ad effettuare i versamenti secondo il vecchio calendario, con cinque rate mensili di pari importo. In tal caso il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato secondo le regole indicate dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni sulla dichiarazione dei redditi 2018.
Di seguito una guida completa al versamento delle imposte da dichiarazione dei redditi 2018, con tutte le informazioni e novità sulla scadenza per il pagamento Irpef, Ires e Irap e le novità sugli interessi dovuti in caso di modifica del calendario della rateizzazione.
Dichiarazione dei redditi 2018: scadenza versamento saldo e acconto Irpef, Ires e Irap
Le imposte a debito emerse dalla dichiarazione dei redditi 2018 dovranno essere versate secondo le seguenti scadenze:
- saldo ed eventuale primo acconto Irpef, Ires e Irap entro il 2 luglio 2018;
- secondo ovvero unico acconto entro la scadenza del 30 novembre 2018.
Grazie alla possibilità di pagare il saldo 2017 e il primo acconto Irpef, Ires e Irap a rate con differimento di trenta giorni, si ricorda che il versamento delle imposte sui redditi 2018 poteva essere effettuato entro il 20 agosto 2018 previa maggiorazione dello 0,40%.
Per evitare di pagare prima e seconda rata nella stessa data, ovvero il 20 agosto 2018, il DPCM del MEF ha disposto la possibilità di rateizzazione per i contribuenti titolari di partita IVA in quattro invece che cinque rate.
In tal caso cambia non solo il numero delle rate ma anche le regole per il calcolo degli interessi, che dovranno essere rimodulati a partire dalla seconda rata in scadenza il 17 settembre 2018 e per le due successive in scadenza ad ottobre e a novembre.
Per i contribuenti che, invece, hanno effettuato il primo versamento delle imposte sui redditi 2018 entro il 2 luglio, si ricorda che si potrà pagare in un massimo di sei rate e che il pagamento dovrà essere ultimato in ogni caso entro il mese di novembre.
Le regole fin qui esposte riguardano i contribuenti che presentano il modello Redditi 2018 (PF, SC, ENC, SP).
Si ricorda che per lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello 730, le operazioni di conguaglio a credito o a debito vengono effettuate dal sostituto d’imposta (datore di lavoro), qualora indicato, e che l’importo dovuto a titolo di Irpef (così come eventuali rimborsi fiscali) saranno decurtati o accreditati direttamente in busta paga a partire dal mese di luglio. Per i pensionati le operazioni di conguaglio saranno effettuate ad agosto o settembre).
Diverse le regole per i contribuenti in regime dei minimi e forfettari, tenuti a calcolare e versare saldo e acconto dell’imposta sostitutiva in modalità differenti sulla base delle singole situazioni.
Rateizzazione imposte sui redditi 2018: il nuovo calendario delle scadenze post proroga
Per i titolari di partita IVA il versamento delle imposte sui redditi con rateizzazione segue le seguenti scadenze:
- Rateizzazione imposte 2018 contribuenti titolari di partita IVA:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
1ª | 2 luglio | 20 agosto | ||
2ª | 16 luglio | 0,16 | 20 agosto | 0,00 |
3ª | 20 agosto | 0,49 | 17 settembre | 0,33 |
4ª | 17 settembre | 0,82 | 16 ottobre | 0,66 |
5ª | 16 ottobre | 1,15 | 16 novembre | 0,99 |
6ª | 16 novembre | 1,48 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
A seguito del decreto del MEF che ha prorogato la doppia rata in scadenza il 20 agosto, è possibile optare per il pagamento in quattro rate.
In tal caso, oltre a dover ricalcolare l’importo delle rate sarà necessario rideterminare l’importo degli interessi, secondo le regole di seguito riportate (rese note da FiscoOggi, il quotidiano dell’Agenzia delle Entrate):
- Titolari di partita IVA (previa maggiorazione dello 0,40%)
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI |
1ª | 20 agosto 2018 | - |
2ª | 17 settembre 2018 | 0,29% |
3ª | 16 ottobre 2018 | 0,62% |
4ª | 16 novembre 2018 | 0,95% |
Scadenza, rateizzazione e versamento saldo e acconto Irpef, Ires e Irap 2018: tutte le regole
Sono tenuti a pagare l’acconto Irpef, Ires e Irap i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi 2018 nel caso in cui l’imposta riferita all’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute e eccedenze, risulti superiore a 51,65 euro.
L’acconto delle imposte sui redditi 2018 deve essere versato in un’unica scadenza o in due rate secondo le seguenti regole:
- per un importo non superiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
- per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
- per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
- primo acconto pari al 40% del 100% del saldo dovuto per l’anno precedente entro il 2 luglio 2018 ovvero entro il 30 luglio 2018 con maggiorazione dello 0,40%;
- secondo acconto 60% entro il 30 novembre.
Rateizzazione saldo e primo acconto Irpef, Ires e Irap 2018
Per il versamento del saldo d’imposta e di prima rata di acconto Irpef, Ires e Irap è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate, da completare entro il mese di novembre.
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR sulla quota eccedente il minimale. L’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre 2018, relativa al secondo acconto Irpef, Ires e Irap.
Anche i contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2 luglio 2018 ovvero entro il 20 agosto 2018 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nelle seguenti tabella:
- Rateizzazione imposte 2018 contribuenti non titolari di partita IVA:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
1ª | 2 luglio | 20 agosto | ||
2ª | 31 luglio | 0,31 | 31 agosto | 0,11 |
3ª | 31 agosto | 0,64 | 1 ottobre | 0,44 |
4ª | 1 ottobre | 0,97 | 31 ottobre | 0,77 |
5ª | 31 ottobre | 1,30 | 30 novembre | 1,10 |
6ª | 30 novembre | 1,63 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
Si ricorda che la rateazione delle imposte sui redditi non deve riguardare necessariamente tutti gli importi. Così come riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo (o viceversa).
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24 e gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione dei redditi 2018: scadenza versamento Irpef, Ires e Irap