Anche minimi e forfettari versano l'imposta sostitutiva Irpef in saldo e acconto: la scadenza per il versamento è fissata al 2 luglio 2018. Ecco tutte le regole e come fare il calcolo.
Imposta sostitutiva minimi e forfettari: si avvicina la scadenza per il versamento del saldo 2017 e dell’acconto 2018.
Per l’anno in corso la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, normalmente fissata al 30 giugno, è prorogata di fatto a lunedì 2 luglio 2018, in quanto il termine ordinario cade di sabato.
Di seguito vedremo quali sono le regole per calcolo e versamento del saldo 2017 e dell’acconto d’imposta per il 2018 dei titolari di partita IVA in regime forfettario o per le partite IVA in regime dei minimi nel 2017 e che continuano ad applicarlo anche nel 2018.
In linea generale sono valide tutte le regole Irpef previste per il versamento delle imposte da parte dei titolari di partita IVA forfettari e minimi. Tuttavia vi sono alcuni casi particolari che meritano maggiore attenzione.
Saldo 2017 e acconto 2018 imposta sostitutiva minimi e forfettari
Prima di vedere caso per caso tutte le istruzioni per il versamento, si ricorda che il calcolo dell’acconto 2018 dell’imposta sostitutiva del 5% per i minimi e del 15% per i forfettari dovrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
- metodo storico: il calcolo dell’imposta si fa prendendo come riferimento l’imposta sostitutiva versata nell’anno precedente;
- metodo previsionale, invece, prevede il calcolo degli acconti Irpef sulla base di quanto si prevede di conseguire come reddito nell’anno in corso (quindi se per esempio il contribuente prevede di conseguire un reddito inferiore rispetto al periodo d’imposta precedente, allora gli acconti possono essere pagati in misura inferiore).
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato con modello F24 e con i rispettivi codici tributo attribuiti dall’Agenzia delle Entrate a minimi e forfettari che di seguito si riporteranno.
Saldo e acconto 2018 imposta sostitutiva minimi
Per i contribuenti in regime dei minimi (abrogato dalla Legge di Stabilità 2016 e rimasto in vigore solo in via residuale - fino al 35° anno di età del contribuente ovvero al 5° periodo d’imposta consecutivo) sia nel 2017 che nel 2018 l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% dovrà essere versata, entro la scadenza del 2 luglio 2018, nel rispetto delle seguenti regole:
- per un importo inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
- per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2017;
- per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
- primo acconto pari al 40% del 100% del saldo dovuto per l’anno precedente entro il 2 luglio 2018 ovvero entro il 20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40%;
- secondo acconto 60% entro il 30 novembre.
Oltre al caso sopra riportato e relativo a un titolare di partita IVA rientrante nel regime dei minimi sia nel 2017 che nel 2018, vi sono ulteriori casi e regole di versamento.
Contribuenti nel regime dei minimi nel 2017 che nel 2018 sono passati al regime ordinario
I titolari di partita IVA che hanno adottato nel 2017 il regime dei minimi, e nel 2018 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l’acconto 2018 dell’imposta sostitutiva (codice tributo 1793) e dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2019 PF.
Contribuenti nel regime dei minimi nel 2017 che nel 2018 sono passati al regime forfettario
I titolari di partita IVA che hanno applicato il regime dei minimi nel 2017, e nel 2018 sono transitati nel regime forfetario, devono versare l’acconto 2018 dell’imposta sostitutiva dei minimi - codice tributo 1793 - e dovranno indicare quanto versato nel quadro LM del modello Redditi 2019.
Saldo e acconto imposta sostitutiva regime forfettario 2018
Per i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario nel 2017 e nel 2018, le regole di calcolo e versamento di saldo 2017 e acconto dell’imposta sostitutiva Irpef del 15% sono le stesse previste ai fini Irpef e sopra riportate.
I contribuenti che, invece, sono passati nel 2018 al regime ordinario, dovranno versare l’acconto 2018 dell’imposta sostitutiva utilizzando il codice tributo 1790 e indicando l’importo versato nel quadro RN del modello Redditi 2019.
I contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario che hanno avviato l’attività nel 2018 non dovranno versare l’acconto d’imposta 2018 in quanto per le nuove attività manca la base di calcolo.
Versamento saldo e acconto 2018 imposta sostitutiva minimi e forfettari: codici tributo F24
L’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi e forfettari deve essere versata mediante modello F24. Il codice tributo varia a seconda che il contribuente appartenga al regime dei minimi L. 98/2011 oppure al regime forfettario L. 190/2014.
Per il regime dei “vecchi” contribuenti minimi il codice tributo da utilizzare nel modello F24 varia a seconda che si tratti di saldo, primo o secondo acconto ovvero:
- codice tributo 1793 primo acconto (rata in scadenza con il saldo);
- codice tributo 1794 secondo acconto o acconto in un’unica soluzione;
- codice tributo 1795 per il saldo dell’anno precedente.
Anche per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario il codice tributo da utilizzare nel modello F24 varia a seconda che si tratti di saldo o acconti:
- codice tributo 1790 per il primo acconto;
- codice tributo 1791 per il secondo acconto o acconto in un’unica rata;
- codice tributo 1792 per il saldo relativo all’anno precedente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta sostitutiva minimi e forfettari: saldo e acconto 2018