Ires: la riduzione a metà prevista per gli enti no profit si può ottenere solo se si svolgono specifiche attività. Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 152 del 28 dicembre 2018.
Ires: per beneficiare della riduzione a metà non basta rientrare nelle categorie di soggetti menzionate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, ma è necessario accertare anche lo svolgimento di specifiche attività.
Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta numero 152 del 28 dicembre 2018.
La riduzione Ires spetta agli enti per cui è possibile accertare che l’attività in concreto esercitata dagli stessi e, nel caso di attività di tipo commerciale non prevalente, sia in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine istituzionale perseguito dall’ente.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva proprio nei giorni di tempesta per ciò che riguarda le agevolazioni Ires per gli enti no profit, eliminate dalla Legge di Bilancio 2019, ma che dovrebbero essere ripristinate quanto prima stando alle dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio.
Ires: riduzione per enti no profit solo se ci sono specifiche attività
Il caso in esame, affrontato dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 152 del 28 dicembre 2018 riguarda un ente di diritto pubblico che ha come scopo quello di provvedere all’assistenza degli orfani del personale di un Ministero, attraverso borse di studio e/o sussidi integrativi o straordinari.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 152 del 28 dicembre 2018
- Riduzione a metà dell’IRES. Articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212.
L’ente provvede al sostentamento degli assistiti, in particolare per quanto riguarda gli studi, grazie alle donazioni volontarie e ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di sua proprietà.
Alla luce di tutto ciò, il Ministero ritiene che l’ente sia equiparabile per legge agli enti di beneficenza o di istruzione e che quindi possa usufruire della riduzione a metà dell’Ires prevista dall’articolo 6 del DPR n. 601 del 1973 dal momento che, come si legge nel documento:
“La locazione degli immobili e il ricavo dei relativi canoni rappresenta un’attività pseudocommerciale orientata in modo esclusivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Opera, tenuto conto che la conseguente liquidità è utilizzata solo per pagare le borse di studio e i sussidi agli orfani.”
Ma l’Agenzia delle Entrate nega questa possibilità e afferma che la disposizione dell’articolo 6 non risulta applicabile ai redditi derivanti dalla locazione di immobili rispetto alla quale non è ravvisabile un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con le attività che il legislatore ha inteso agevolare.
L’ente, dunque, non può beneficiare della riduzione a metà dell’Ires sui proventi che derivano dalla locazione degli immobili di sua proprietà.
Ires, riduzione per enti no profit: i riferimenti normativi
Le motivazioni della risposta sono da ricercare nel testo di legge e nella giurisprudenza. E infatti nel testo dell’articolo 6 del DPR n. 601 del 1973 si legge:
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie , scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
Per poter usufruire della riduzione a metà dell’Ires è necessario rientrare in una delle categorie citate, ma comunque non basta. Infatti è necessario anche che le attività svolte abbiano finalità di interesse pubblico e di utilità sociale.
L’agevolazione è applicabile solo sul reddito imponibile generato da quelle riconosciute meritevoli.
Infine un caso esemplificativo, a supporto della risposta dell’Agenzia delle Entrate, riguarda gli enti ecclesiastici per cui la giurisprudenza ha affermato che, per accedere ai benefici fiscali, non è sufficiente il fatto che siano nati con le finalità previste dalla norma.
Ma occorre accertare che l’attività in concreto esercitata dagli stessi e, nel caso di attività di tipo commerciale non prevalente, sia in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine istituzionale perseguito dall’ente.
Il chiarimento dell’Agenzia delle’Entrate arriva proprio nei giorni caldi per l’Ires e gli enti no profit. La legge di Bilancio, infatti, approvata il 30 dicembre 2018 elimina le possibilità di accedere alle agevolazioni Ires, come stabilito dall’articolo 6 del DPR 671 del 1973.
La decisione del governo ha generato una vera e propria tempesta perché un’Ires più alta per alcuni enti no profit potrebbe portare all’aumento dei costi della scuola o delle case di riposo per i cittadini. Viste le reazioni, Luigi Di Maio ha promesso di tornare sui suoi passi prima possibile con un provvedimento che riveda quanto stabilito dalla Legge di Bilancio.
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