IRES: aliquota, calcolo e istruzioni

Riflettori accesi sull'IRES: novità in vista per il 2025? Per ora dall'aliquota al calcolo, le istruzioni restano le stesse

IRES: aliquota, calcolo e istruzioni

Con la riforma fiscale, si sono nuovamente accesi i riflettori sull’IRES e su possibili modifiche relative all’aliquota: nel 2024 non ci sono state novità e neanche per il 2025 sembra esserci aria di cambiamento.

Avranno un impatto sulle somme da pagare, però, le agevolazioni fiscali previste per le assunzioni a tempo indeterminato finalizzare a incrementare il personale rispetto al periodo precedente.

Si tratta della nuova maxi deduzione sul costo del lavoro, ribattezzata giornalisticamente anche superbonus lavoro.

Di seguito una panoramica delle regole sull’IRES: da come funziona a chi paga, arrivando alla rassegna dei codici tributo da indicare nel modello F24 ai fini del versamento.

IRES: come funziona e chi deve pagarla?

Entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, come previsto dal decreto legislativo n. 344/2003, l’IRES ha sostituito la previgente imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell’Unione europea: questo lo scopo alla base del provvedimento che ha introdotto la nuova formula dell’imposta.

L’IRES colpisce il reddito prodotto dalle società e dagli enti.

L’aliquota dell’imposta è stata ridotta dalla Legge di Stabilità del 2016, ed è passata dal 27,50 per cento al 24 per cento, valore confermato anche nel 2024.

Il versamento IRES si effettua con modello F24, specificando il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate per il singolo caso.

Ecco un’analisi dell’IRES con i presupposti, i soggetti passivi dell’imposta, aliquota, metodo di calcolo e principi applicativi.

IRES 2024: calcolo base imponibile

Il calcolo della base imponibile IRES (ovvero, come stabilisce l’art. 75 del TUIR, del “reddito complessivo netto”) avviene in modo differente a seconda della natura del soggetto.

Occorre, quindi, distinguere tra:

  • società di capitali ed enti commerciali residenti;
  • enti non commerciali residenti;
  • società ed enti non residenti.

Per altri soggetti invece, quali ad esempio i trust, i criteri di determinazione variano a seconda della tipologia di attività esercitata (commerciale o meno), nonché della residenza.

È opportuno evidenziare inoltre che, con riferimento alla posizione delle società di capitali residenti, l’ordinamento presenta diversi regimi che prevedono deroghe ai criteri ordinari di determinazione del reddito, in genere sotto forma di esenzioni (es. SIIQ, società cooperative) o di regimi forfetari (tonnage tax).

Le società e gli enti commerciali residenti determinano il reddito secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II del TUIR (artt. 81 - 142). Più precisamente:

  • la sezione I del Capo II (artt. 81 - 116) contiene le norme relative alla determinazione della base imponibile;
  • la sezione II del Capo II (artt. 117 - 129) disciplina il consolidato fiscale nazionale;
  • la sezione III del Capo II (artt. 130 - 142) disciplina il consolidato fiscale mondiale.

Sono due gli articoli fondamentali che regolano la determinazione del reddito per le società di capitali e gli enti commerciali:

  • l’articolo 81 del TUIR che prevede che il reddito complessivo delle società di capitali e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, sia sempre considerato per presunzione di legge reddito d’impresa (c.d. “principio di attrazione”);
  • l’articolo 83 co. 1 del TUIR, ovvero il criterio base che regola la determinazione del reddito d’impresa delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano gli IAS/IFRS ossia il c.d. “principio di derivazione”, secondo cui il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultanti dal Conto economico le apposite variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR (si pensi, a titolo di esempio, alle particolari percentuali di deducibilità previste per i costi di telefonia, rappresentanza, ecc.).

Gli enti non commerciali residenti determinano il reddito secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III del TUIR (artt. da 143 a 150). La determinazione del reddito complessivo avviene in base a regole analoghe a quelle previste per le persone fisiche. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è costituito:

  • dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi conseguiti nel periodo d’imposta;
  • al netto delle eventuali perdite derivanti dall’attività commerciale esercitata.

I redditi e le perdite devono essere determinati:

  • distintamente per ciascuna categoria, in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano, al netto delle eventuali perdite deducibili;
  • salvo diversa disposizione, in base alle norme del Titolo I del TUIR (artt. 1 - 71), relative alle tipologie reddituali dei soggetti IRPEF.

Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia.

Occorre, a tal fine, distinguere le seguenti ipotesi:

  • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, seguono le disposizioni IRES proprie delle società commerciali residenti, sulla base di apposito Conto economico;
  • società ed enti commerciali senza stabile organizzazione in Italia, tassati in base alle regole dei redditi fondiari, di capitale e diversi;
  • enti non commerciali, tassati in base alle regole dei redditi fondiari, di capitale e diversi ovvero a quelle del reddito d’impresa (se esercitano attività commerciale mediante una stabile organizzazione in Italia).

    Aliquota IRES 2024 e codice tributo modello F24

Una volta determinata la base imponibile, adottando un metodo diverso a seconda dei soggetti passivi considerati, si procede quindi all’applicazione dell’aliquota IRES.

Dal 2017 la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell’aliquota IRES al 24 per cento, percentuale ancora oggi vigente.

Per ciò che concerne invece le modalità di pagamento dell’imposta, è previsto l’utilizzo del canonico modello F24.

I codici tributo da utilizzare per il pagamento in F24 dell’IRES variano a seconda dei casi, ecco pertanto un’utile tabella di sintesi:

Descrizione imposta da pagareCodice tributo da utilizzare nel modello F24
Imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, relativa alle siiq ed alle siinq, ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008 codice tributo 1120
Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’IRAP sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27-12-2006, art. 1, comma 137 e 140. risoluzione n. 37/e del 7/2/2008 codice tributo 1121
Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata - art. 68, c. 6-bis, del tuir 1132 codice tributo 1132
Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario codice tributo 1668
IRES - acconto prima rata - art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03 - risoluzione n.76/e del 27/05/04 codice tributo 2001
IRES- acconto seconda rata o in unica soluzione-art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 codice tributo 2002
IRES saldo- articolo 72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 codice tributo 2003
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto prima rata codice tributo 2004
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione codice tributo 2005
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - saldo codice tributo 2006
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 - acconto prima rata - ris. n. 149/e del 09.06.2009 codice tributo 2010
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 - acconto seconda rata o in unica soluzione- ris. n. 149/e del 09.06.2009 codice tributo 2011
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. 112/2008 -saldo - ris. n. 149/e del 09.06.2009 2012 codice tributo 2012
Addizionale IRES 4 per cento settore petrolifero e gas-art. 3,c. 2, l. n. 7/09 - acconto prima rata - ris n. 148/e del 09.06.2009 2013 codice tributo 2013
Addizionale IRES 4 per cento settore petrolifero e gas-art. 3, c.2, l.egge n. 7 del 6.02.2009 -acconto seconda rata o in unica soluzione - ris. n. 148/e del 09.06.2009 codice tributo 2014
Addizionale IRES 4 per cento settore petrolifero e gas-art. 3,c.2, legge n. 7 del 6.02.2009- saldo - risoluzione n. 148/e del 09.06.2009 codice tributo 2015
Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative - soggetto consolidato o trasparente 2016 codice tributo 2016
Recupero addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative - soggetto consolidato o trasparente codice tributo 2017
Maggiorazione IRES - acconto prima rata - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. codice tributo 2018
Maggiorazione IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. codice tributo 2019
Maggiorazione IRES - saldo - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. codice tributo 2020
Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 Novembre 2013, n. 133 codice tributo 2025
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’art.166 del tuir-IRES codice tributo 2026
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-maggiorazione IRES -società di comodo codice tributo 2027
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-addizionale IRES - settore petrolifero e gas codice tributo 2028
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del tuir-addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi codice tributo 2030
Quota IRES impianti in sicilia acconto prima rata decreto 19/12/2013 codice tributo 2031
Quota IRES impianti in sicilia acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/2013 codice tributo 2032
Quota IRES impianti in sicilia saldo decreto 19/12/2013 codice tributo 2033
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES - settore petrolifero e gas - acconto prima rata decreto 19/12/13 codice tributo 2034
Quota IRES impianti in sicilia -addizionale IRES - settore petrolifero e gas -acconto seconda rata o in unica soluzione decreto 19/12/2013 codice tributo 2035
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES-settore petrolifero e gas - saldo -decreto 19/12/13 codice tributo 2036
Quota IRES impianti in sicilia addizionale IRES enti creditizi, finanziari e assicurativi decreto 19/12/13 codice tributo 2037
Quota IRES impianti in sicilia-maggiorazione IRES società di comodo acconto prima rata decreto 19/12/13 codice tributo 2038
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/13 codice tributo 2039
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo saldo decreto 19/12/13 codice tributo 2040
Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30/09/2003, n. 269 - IRES (risoluzione 76/e del 6 Giugno 2005) codice tributo 8920

Presupposto dell’IRES e soggetti passivi: chi paga?

Analogamente a quanto previsto dall’art. 1 per l’IRPEF, l’art. 72 del TUIR stabilisce che il presupposto dell’imposta sul reddito delle società (IRES) è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi.

Sono invece soggetti passivi IRES (art. 73 del TUIR):

  • le società di capitali residenti;
  • gli enti commerciali residenti;
  • gli enti non commerciali residenti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti;
  • i trust, residenti o non residenti;
  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia.

L’art. 74 del TUIR esclude, invece, la soggettività passiva IRES per gli organi e le Amministrazioni dello Stato e i principali enti locali (Regioni, Province, Comuni).

Sono soggette all’IRES ai sensi dell’art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR, se residenti ai fini fiscali in Italia:

  • le spa, le sapa, le S.r.l.;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) 1435/2003.

L’art. 73 co. 1 lett. b) del TUIR considera soggetti all’IRES anche:

  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • i trust, residenti in Italia;

che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Per individuare la natura “commerciale” dell’ente occorre rifarsi all’oggetto del medesimo, ovvero, come stabilito dall’art. 73 co. 4 del TUIR, dalla:

attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto

L’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR fa rientrare nuovamente tra i soggetti passivi IRES:

  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società;
  • i trust, residenti in Italia;

anche nel caso in cui non abbiano quale oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali.

Secondo l’art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR, sono soggetti passivi dell’IRES le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.

Aliquota IRES 2024: ecco tutti i riferimenti normativi

L’IRES ha sostituito l’imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) quando con il il decreto legislativo n. 344/2003 è stata attuata una riforma che ha modificato la struttura e la logica dell’imposizione fiscale societaria. La disciplina dell’IRES oggi è contenuta nel titolo II del dpr 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

Nello specifico, il presupposto, i soggetti passivi e i criteri generali di determinazione dell’IRES si rinvengono dagli artt. 72 ss. del TUIR.
Più precisamente:

  • l’art. 72 individua il presupposto d’imposta;
  • gli artt. 73 e 74 individuano i soggetti passivi dell’imposta e i casi di esclusione, nonché i criteri di determinazione della residenza fiscale;
  • gli artt. 75 - 80 disciplinano i criteri generali di determinazione dell’imponibile e dell’imposta per la generalità dei soggetti passivi (base imponibile, periodo d’imposta, aliquota, scomputo di detrazioni, ritenute, acconti, ecc.).
  • gli artt. 81 e 83 indicano, invece, i criteri di determinazione della base imponibile per le sole società di capitali ed enti commerciali.

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