In materia di reddito d'impresa, la deducibilità spetta solo per i costi inerenti all'oggetto sociale, ossia per le operazioni strettamente connesse con le finalità imprenditoriali.

Con l’Ordinanza n. 23381 depositata il 24 agosto 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di reddito d’impresa, un costo è deducibile solo se inerente all’oggetto sociale dell’impresa.
Il requisito dell’inerenza è soddisfatto, pertanto, se le operazioni di cui si reclama la deducibilità siano strettamente connesse con le finalità imprenditoriali, connessione intesa nel senso della funzionalità all’oggetto sociale formalizzato nello statuto.
La sentenza - La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società, operante nel settore di commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione un maggior reddito per aver ritenuto non inerente il costo sostenuto dalla società per la realizzazione di un impianto di calcetto.
Sul punto i giudici di merito di primo grado hanno respinto il ricorso della società e avverso tale decisione la parte soccombente ha proposto appello, anch’esso respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha ritenuto la spesa contestata dal Fisco indeducibile dal reddito imponibile in quanto non inerente all’attività d’impresa.
La società ha così avanzato ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 109, co. 2 lett. b) e co. 5, del d.P.R. 917/1986, ritenendo che i costi sostenuti per la realizzazione di un impianto sportivo avevano incrementato il valore dei beni immobili pertinenti e strumentali della società ricorrente.
Inoltre la concessione in locazione dell’impianto sportivo anzidetto costituiva esercizio di attività d’impresa ed il relativo canone provento rilevante, sia ai fini delle imposte dirette, che dell’Iva.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la tesi della società e ha rigettato il ricorso.
Come noto, con riferimento al requisito dell’inerenza delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (diversi dagli interessi passivi), l’art. 109, co. 5 del TUIR prevede la deducibilità di tali componenti negativi:
“se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.”
Il riconoscimento fiscale è legato alla circostanza che il componente negativo di reddito sia legato non ai ricavi in sé, bensì all’attività d’impresa idonea a produrre redditi e tale requisito deve risultare da dati ed elementi certi.
Tuttavia, l’inerenza non sussiste ogni qual volta i costi siano riferibili a qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, perché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all’oggetto dell’impresa.
Sul tema la Corte di Cassazione ha precisato che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo.
Con la sentenza in commento il Collegio di legittimità ha riaffermato l’indirizzo prevalente secondo cui, in tema di deducibilità dei costi, l’inerenza deve essere riferita all’oggetto sociale dell’impresa, in quanto integra una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile.
Il requisito dell’inerenza, ai fini della deducibilità dei costi (e della detraibilità dell’Iva), si ritiene soddisfatto soltanto se vi sia un nesso immediato e diretto tra l’acquisto di un bene o la prestazione di un servizio e l’oggetto dell’impresa, e, comunque, se le operazioni di cui si reclama la deducibilità siano strettamente connesse con le finalità imprenditoriali: connessione intesa nel senso della funzionalità all’oggetto sociale formalizzato nello statuto.
Sul versante probatorio è onere del contribuente dimostrare, oltre all’esistenza del costo, anche la sua inerenza all’attività d’impresa, prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo purché certo e preciso anche dal punto di vista temporale (così Cass. n. 22045/2020 e n. 14990/2020).
In ragione di tale principio la Corte di cassazione ha confermato la correttezza dell’operato dei giudici di merito che, in assenza di un preciso riferimento con l’oggetto sociale, hanno ritenuto non superato l’onere probatorio a carico della società contribuente.
Infatti solo a distanza di alcuni anni dall’accertamento era emersa la concessione in locazione dell’impianto sportivo ad altra società. Da qui il rigetto del ricorso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Difetta d’inerenza l’operazione non connessa alle finalità imprenditoriali