Indennizzo INPS commercianti: dal Ministero del Lavoro un'apertura all'estensione per chi ha cessato l'attività definitivamente prima del 2017. Nella risposta all'interrogazione del 6 ottobre 2021 presso la Commissione Lavoro della Camera valutata positivamente l'ipotesi di inserire una norma ad hoc nella prossima Legge di Bilancio.
Indennizzo INPS commercianti, si fa concreta l’ipotesi di un’estensione anche a chi ha chiuso definitivamente l’attività prima del 2017.
Un’apertura in questo senso emerge nella risposta all’interrogazione fornita dalla sottosegretaria Tiziana Nisini presso la Commissione Lavoro della Camera il 6 ottobre 2021.
L’indennizzo INPS per la cessazione definitiva dell’attività è una prestazione riconosciuta in presenza di determinati requisiti, di importo pari al trattamento minimo pensionistico. Una sorta di rendita che accompagna l’ex commerciante sino alla pensione.
Introdotta con il Decreto Legislativo n. 207/1996 a partire dal 1° gennaio 1996, è stata rinnovata più volte “a singhiozzo”, fino ad essere stabilizzata dalla Legge di Bilancio 2019 la quale, però, aveva escluso chi aveva cessato la propria attività prima del 2019.
Già allora il Legislatore era intervenuto con una disposizione ad hoc, includendo anche le imprese commerciali chiuse nel periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018, lasciando però scoperta la fascia 2006-il 2016.
Indennizzo INPS commercianti: possibile estensione per le attività chiuse prima del 2017
L’indennizzo INPS per la cessazione dell’attività è stata sospeso e reintrodotto più volte nel corso degli ultimi 25 anni, con la riapertura dei termini per presentare domanda.
La circolare INPS n. 77 del 2019, dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio n. 145/2018, ha dato il via al beneficio per gli esercenti attività commerciali cessate solo a partire dal 1° gennaio 2019, escludendo però dagli aventi diritto i titolari delle attività chiuse precedentemente.
Poi, con l’articolo 11-ter del decreto n. 101/2019 la prestazione è stata estesa alle imprese commerciali cessate nel periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018.
Tuttavia, ad oggi, restano estromessi quegli esercenti che hanno cessato definitivamente l’attività tra il 2009 e il 2016.
Ed è sulla possibilità di estensione che si è soffermata la sottosegretaria Nisini:
“(...) il Ministero del lavoro è sensibile alla problematica evidenziata dall’interrogante ed è favorevole a valutare un’estensione dei soggetti tutelati, nel rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria dell’intervento. Al riguardo, è già stata avviata un’istruttoria tecnica per individuare la platea degli interessati”.
Questo è infatti quanto riferito nella risposta all’interrogazione del 6 ottobre 2021.
Indennizzo INPS commercianti per gli esclusi: un’apertura ma a delle condizioni
L’interrogazione presentata in Commissione Lavoro alla Camera ha una richiesta ben specifica: includere nell’indennizzo i commercianti che hanno chiuso l’attività tra il 2009 e il 2016.
L’indennizzo, si ricorda, spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e se il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.
In particolare, l’onorevole interrogante chiede al Ministero:
“se intenda adottare, in linea con gli impegni presi in precedenza dal Governo pro tempore e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, iniziative volte a includere – anche in forma graduale nella platea degli aventi diritto all’indennizzo «Ind Com», gli esercenti commerciali che hanno cessato l’attività tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e che hanno maturato i restanti requisiti, tra cui quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018”.
La risposta del Ministero, come anticipato, è di apertura al confronto e un intervento potrebbe prendere forma nella la prossima Legge di Bilancio 2022, ma a delle condizioni.
Dall’istruttoria tecnica avviata per individuare la platea degli interessati, infatti, il numero dei beneficiari risulterebbe molto alto e un intervento in tal senso necessiterebbe di molte risorse che dovrebbero comunque essere reperite.
Nonostante il favore manifestato dal Ministero sarà quindi il Parlamento che in sede di discussione della Manovra di Bilancio dovrà eventualmente reperire la copertura necessaria “nell’auspicio che (...) si possa trovare una soluzione soddisfacente”.
La platea a cui si riferisce l’interpello, molto ampia in base alle rilevazioni, comprende tutti coloro che hanno cessato l’attività tra il 2009 e il 2016 e e che abbiano maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2018.
A riguardo, si ricorda che tali requisiti, in base all’art. 2 del D. Lgs. n. 207/1996, sono i seguenti:
- avere più di 62 anni di età se uomini o più di 57 anni di età, se donne;
- essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio;
- aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza.
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