Nessuna conseguenza in giudizio per la mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria

La mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente dato che l’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria rappresenta una facoltà e non un onere. Lo ha precisato la Corte di Cassazione

Nessuna conseguenza in giudizio per la mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria

Con l’Ordinanza n. 23528/2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria rappresenta una mera facoltà e non un onere, per il destinatario, il quale può in ogni caso proporre ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca.

Pertanto, la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente.

Nessuna conseguenza in giudizio per la mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria

La posizione è stata chiarita nell’ambito del giudizio instaurato a seguito della notifica al ricorrente dell’avvenuta iscrizione di ipoteca sulla quota indivisa di sua proprietà di alcuni immobili, sull’asserito presupposto del mancato pagamento di prodromiche cartelle esattoriali relative anche a tributi erariali.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio. A fondamento della pronuncia adottata, il collegio regionale argomentava che il ricorso proposto dal contribuente risultava inammissibile, non essendo stato impugnato nel termine di legge il preavviso di iscrizione ipotecaria precedentemente notificatogli dall’agente della riscossione.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, censurando l’impugnata sentenza per aver erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso in quanto asseritamente precluso dalla mancata tempestiva impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, anteriormente notificatogli dall’agente della riscossione. Viene, al riguardo, obiettato che fra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992 rientra espressamente l’iscrizione di ipoteca (lettera e-bis), e non invece il semplice preavviso di iscrizione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Per costante giurisprudenza della Corte, il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all’articolo 77, comma 2-bis, del DPR n. 602 del 1973 è un atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992.

L’impugnazione di tale atto rappresenta, tuttavia, una mera facoltà e non un onere, per il destinatario, il quale può in ogni caso proporre ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca; anzi, lo deve fare, nell’osservanza del termine decadenziale all’uopo stabilito dall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo citato, se vuole impedire che essa acquisisca il carattere della definitività.

Ne discende, secondo la Corte di legittimità, che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l’atto tipico impugnabile (l’iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all’atto impugnato in via facoltativa. Nel caso di specie la CTR si è discostata da tali principi, incorrendo la sentenza impugnata nella denunciata violazione di legge.

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