Rischio fiscale: le modalità di certificazione del sistema TCF

Emanuele Muzzi - Fisco

In Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre è stato pubblicato il decreto MEF con le modalità di attestazione dell'efficacia operativa del Tax control framework

Rischio fiscale: le modalità di certificazione del sistema TCF

Tax control framework: disponibili le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misura, gestione e controllo del rischio fiscale.

Per “rischio fiscale” si intende il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario, come, ad esempio, il rischio di produrre danni patrimoniali o reputazionali.

In particolare, il decreto ministeriale 21 novembre 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale si rivolge a coloro che siano stati ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo prima del 18 gennaio 2024.

In tale data, infatti, entrava in vigore il decreto legislativo n. 221/2023, con la conseguente introduzione del Tax control framework.

Rischio fiscale: le modalità di certificazione del sistema TCF

Il decreto ministeriale 21 novembre 2024 pubblicato in GU del 4 dicembre stabilisce le modalità di attestazione dell’efficacia del Tax control framework (TCF).

Tale sistema è necessario per accedere al regime di adempimento collaborativo, istituito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 128/2015.

L’obiettivo del Tax control framework è quello di instaurare un dialogo tra Fisco e contribuenti, favorendo la prevenzione e la risoluzione delle controversie di ambito fiscale.

In particolare, come stabilito dall’articolo 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo, i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo devono essere dotati di TCF, un sistema il cui compito è quello di rilevare, gestire, misurare e controllare i rischi fiscali.

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2024 interviene proprio su questo sistema, stabilendo, con l’articolo 1, che:

I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 sono tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato.”

L’attestazione dell’efficacia sarà ottenibile sotto forma di certificazione.

Quest’ultima, come indicato dall’articolo 2 del decreto, sarà resa disponibile entro la fine del secondo anno di imposta successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.

In seguito la certificazione potrà essere ottenuta con cadenza almeno triennale.

Tax control framework: chi può rilasciare la certificazione?

Come è possibile notare proseguendo nella lettura del decreto, l’articolo 3 indica che la certificazione in grado di attestare l’efficacia operativa del Tax control framework deve essere rilasciata da professionisti abilitati, i quali devono essere iscritti ad uno dei seguenti albi professionali:

  • albo degli avvocati;
  • albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Si segnala inoltre che, come previsto dall’articolo 4 del decreto, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate individui la certificazione come infedele, si provvederà alla comunicazione della condotta irregolare ai Consigli nazionali del relativo ordine professionale di appartenenza.

Tax control framework, il decreto MEF del 21 novembre 2024
Modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024)

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