L'impresa sociale è per natura un ente di natura commerciale facente però parte del panorama del terzo settore, essa difatti svolge attività di interesse generale, mantenendo l'assenza di scopo di lucro.
L’impresa sociale è una qualifica che può essere assunta da enti di diritto privato, comprese le società, tendenzialmente associata ad associazioni e fondazioni e di diritto acquisita da cooperative sociali e loro consorzi.
Il decreto legislativo 112/2017 stabilisce la definizione di impresa sociale delineando i confini delle attività esercitabili, e strutturando l’organizzazione economico-fiscale della stessa.
L’impresa sociale svolge attività di interesse generale, così come previsto per gli altri enti del terzo settore in linea con l’art. 5 del d.lgs 117/2017, con alcune caratteristiche specifiche.
Attività di interesse generale dell’impresa sociale
L’attività svolta dall’impresa sociale, definita come di interesse generale, è dettagliatamente illustrata all’interno dell’art. 2 del d.lgs 112/2017, con il quale il legislatore propone un vero e proprio elenco esaustivo anche se estendibile, delle tipologie di attività che l’impresa sociale può svolgere al fine che esse sia considerate di “interesse generale”.
Il comma 1 dell’art. 2 espone infatti che “l’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
Successivamente il legislatore propone l’elenco delle attività considerabili di interesse generale anche se esercitate in forma di impresa da parte di questa particolare categoria di ente del terzo settore:
- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
Ed altre ancora, così come previsto dall’art. 2 del d.lgs 112/2017.
I limiti dell’attività di interesse generale dell’impresa sociale
L’elenco delle attività di interesse generale esercitabili da un’impresa sociale, pur essendo esaustivo nella sua forma e ben chiaro all’art. 2 del d.lgs 112/2017, potrebbe comunque essere oggetto di estensione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
L’impresa sociale per poter mantenere lo status di ente del terzo settore, deve però come precisato al comma 1 dell’art. 2 del d.lgs 112/2017 “esercitare in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale”.
Per poter capire se l’esercizio di tali attività può essere considerato “principale” è intervenuto il legislatore chiarendo attraverso alcune percentuali quali sono i dati da dover investigare.
Al comma 3 dell’art. 2 del d.lgs 112/2017 il legislatore precisa infatti che “si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
L’impresa sociale quindi svolge in via principale attività di interesse generale se i ricavi dallo svolgimento di tale attività sono superiori al 70 per cento dei ricavi totali, è quindi permesso lo svolgimento di altre attività rispetto a quelle previste dal comma 1 dell’art. 2 del d.lgs 112/2017, ma i ricavi da esse provenienti devono essere al di sotto del 30 per cento del totale.
Differente discorso può esser fatto nel caso in cui l’impresa sociale abbia alle sue dipendenze particolari categorie di lavoratori.
Vi sono, infatti, alcune previsione legislative che permettono all’impresa sociale di poter considerare attività di interesse generale anche alcune fattispecie non rientranti nell’elenco sopra citato, a patto che i lavoratori deputati allo svolgimento delle stesse rispondano a precisi requisiti, oggetto di specifica analisi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Impresa sociale: attività di interesse generale