Imposta di registro, nel caso di occupazione temporanea del terreno, le somme si considerano come un indennità risarcitoria del mancato godimento del bene e si deve applicare l'aliquota residuale del 3 per cento. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 232 del 9 aprile 2021.
Imposta di registro, aliquota del 3 per cento per il proprietario del terreno espropriato.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 232 del 9 aprile 2021 Agenzia delle Entrate.
Il chiarimento è relativo al trattamento da riservare ai provvedimenti amministrativi che dispongono l’occupazione temporanea dei terreni espropriati.
Il dubbio dell’istante nasce dall’interpretazione dell’indennità di occupazione temporanea da intendere come compensativa o risarcitoria.
Il documento di prassi chiarisce che il beneficiario del provvedimento deve versare al proprietario del terreno l’indennità compensativa del mancato godimento del bene, applicando la diversa aliquota residuale del 3 per cento.
Imposta di registro: per occupazione temporanea l’aliquota residuale è al 3 per cento
Qual è la corretta aliquota da applicare all’imposta di registro in caso di esproprio temporaneo di un terreno?
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 232 del 9 aprile 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 232 del 9 aprile 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di registro per i provvedimenti di occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture lineari energetiche.
Lo spunto per le delucidazioni nasce dal quesito dell’istante, una società che gestisce il trasporto e il dispacciamento di gas.
La richiesta riguarda il caso di occupazione temporanea di terreni espropriati con provvedimenti amministrativi.
Nell’ambito della costruzione dei metanodotti, viene prevista l’espropriazione del terreno attraverso una procedura aperta dall’autorità competente.
Viene inoltre prevista la determinazione della relativa indennità, in base a quanto stabilito dall’articolo 20 del Dpr n. 327/2001, Tue.
Nel caso in cui l’avvio dei lavori sia urgente, al posto della procedura ordinaria si può avviare una procedura con la determinazione urgente dell’indennità, secondo quanto stabilito dall’articolo 22 del precedente richiamo normativo.
Nel caso specifico, dal momento che non è stato raggiunto un accordo bonario con i proprietari del terreno, l’istante ha intenzione di inoltrare richiesta all’autorità espropriante.
Tale azione permette di ricevere il rilascio dell’apposito decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, secondo quanto previsto dall’articolo 52-octies del Tue.
Il nocciolo della questione è dunque la tassazione da applicare: l’aliquota prevista per la locazione degli immobili o residuale al 3 per cento?
Imposta di registro: l’occupazione temporanea è un’indennità risarcitoria
Il quesito posto dall’istante si concentra dunque sull’aliquota da applicare ai fini dell’imposta di registro.
L’istante chiede se dovrà essere applicata:
- l’aliquota prevista per la locazione di beni immobili, disciplinata dall’articolo 5, comma 1, della Tariffa, parte prima del Tur;
- la diversa aliquota "residuale" del 3 per cento, in base a quanto previsto dall’articolo 9 della Tariffa, parte prima del Tur.
La richiesta di chiarimenti è motivata dal fatto che l’indennità di occupazione temporanea, determinata in via provvisoria con i citati decreti, potrebbe essere assimilata:
- a un’indennità compensativa per il godimento del bene;
- a un’indennità risarcitoria per il mancato godimento del bene.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’indennizzo previsto dal provvedimento di occupazione temporanea è riconosciuto per la perdita del godimento delle aree occupate dalla Pubblica Amministrazione, dopo un provvedimento legale di autorizzazione.
Viene dunque identificata la natura risarcitoria e non compensativa per la mancata fruizione di un bene, così come avviene per la locazione.
Secondo l’interpretazione riportata nel documento di prassi l’indennizzo non può essere assimilato ad un’indennità per l’occupazione al pagamento del corrispettivo di un contratto, come ad esempio la locazione dei terreni.
L’articolo 1571 del codice civile prevede, infatti, quanto segue:
“La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”
Si tratta di un atto negoziale che si perfeziona con il consenso tra le parti, in base al quale il locatore trasferisce il godimento di un bene in cambio di un corrispettivo: il pagamento del canone.
Il caso in questione, invece, rientra nell’indennità risarcitoria che l’istante deve corrispondere al proprietario per il mancato godimento del fondo.
Si deve, quindi, applicare l’aliquota “residuale” del 3 per cento prevista dal Tur dall’articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, del Dpr n. 131/1986, ovvero alla voce “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di registro, occupazione temporanea: si applica l’aliquota residuale al 3 per cento