Imposta di registro: l'iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione, si ha questo effetto solo con la notifica della relativa cartella di pagamento. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 11605 del 4 maggio 2021.
In tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria ma solo dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 11605 del 4 maggio 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 11605 del 4 maggio 2021
- Il testo integrale dell’Ordinanza numero 11605 del 4 maggio 2021 della Corte di Cassazione.
La decisione – La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso avverso una cartella di pagamento notificata dalla società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. per somme dovute a titolo di registro, con cui il contribuente ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria.
Il ricorso è stato respinto sia dalla Commissione Provinciale che dalla Regionale sul rilievo che il termine prescrizionale decennale era stato interrotto dalla notifica dell’avviso di liquidazione, nel termine triennale prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 131/86, con la conseguente reiezione dell’eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente.
Per quanto di interesse la CTR ha affermato anche che il termine prescrizionale era stato interrotto non solo dalla notifica dell’atto impositivo ma anche a seguito dell’iscrizione a ruolo del debito tributario. È proprio su questo punto si è espressa la Corte di cassazione dopo il ricorso proposto dal contribuente, accogliendo i relativi motivi di doglianza.
A riguardo il Collegio di legittimità ha richiamato il principio per cui, il termine decennale previsto per la riscossione dell’imposta di registro definitivamente accertata di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, “non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione”.
In altri termini, in materia di riscossione delle imposte, solo la prova della notificazione della cartella esattoriale è atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario perché atto recettizio, in linea con l’art. 2943 co. 2 c.c. che prevede che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
Nella fattispecie in commento, la prescrizione - già interrotta dalla notifica dell’avviso di liquidazione - decorre dalla data in cui l’avviso è stato notificato. Il nuovo atto interruttivo da considerare non è certamente l’iscrizione a ruolo, bensì la consegna della cartella all’ufficiale postale per la notifica.
Sulla base di tali motivazioni la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rimessione degli atti alla CTR, in diversa composizione, per il riesame della controversia nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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