Imposta di registro in misura fissa sulla cessione totalitaria di partecipazione

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Anche per la cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali si applica l'imposta di registro in misura fissa: lo ha chiarito la Corte di Cassazione

Imposta di registro in misura fissa sulla cessione totalitaria di partecipazione

Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua “intrinseca natura” ed i suoi “effetti giuridici”, il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali.

Questo il principio di diritto contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6060 del 6 marzo 2025.

Imposta di registro e cessione totalitaria di partecipazione sotto la lente della Cassazione

La vicenda prende le mosse dalla notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di un avviso di liquidazione in recupero dell’imposta proporzionale di registro, determinata dopo aver riqualificato l’atto di cessione totalitaria delle quote come cessione di azienda, ai sensi dell’art. 20 DPR 131/86.

Giunta la controversia in sede di appello, la CTR annullava l’avviso di accertamento impugnato essendo i negozi giuridici (“cessione di quote” e “cessione di azienda”) diversi e distinti, con causa ed oggetti diversi: l’una attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, l’altra attribuisce un diritto reale sul patrimonio societario.

Il Giudice regionale richiamava, quindi, la nuova versione dell’art. 20 DPR n. 131/1986, quale risultante dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017 e dall’art. 1, comma 1089, della legge n. 145/2018, secondo cui “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”, come poi validata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 158/20.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza dei giudici di merito, sostenendo che la riqualificazione dell’atto come cessione di azienda fosse coerente con la nuova versione della norma giacché una cessione totale delle quote di una società a responsabilità limitata e del suo intero patrimonio, sottende l’alienazione della correlativa azienda, in quanto complesso di beni organizzati funzionalmente per l’esercizio dell’attività economica imprenditoriale.

Secondo l’Agenzia, dunque, l’Ufficio non ha fatto altro che focalizzare l’attenzione sui reali effetti giuridici dell’atto di conferimento sottoposto a registrazione rispetto alla sua qualificazione giuridica (nomen iuris) ed alla sua forma apparente, privilegiando ragionevolmente il dato giuridico effettivo, fondando la propria riqualificazione solo ed esclusivamente sull’atto sottoposto a registrazione, alla luce della causa reale del medesimo, in linea con la nuova formulazione dell’art. 20 TUR.

Nel dichiarare infondato il motivo di ricorso la Corte di Cassazione ha richiamato per grandi linee l’evoluzione normativa che ha interessato l’art. 20 del TUR fin dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) in tema di “interpretazione degli atti”.

Le conclusioni della Cassazione su imposta di registro e cessione totalitaria di partecipazione

Riaffermato il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l’intervento legislativo ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili.

Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali.

L’accertamento da cui è scaturita la controversia in commento rappresenta un caso emblematico di qualificazione negoziale per estrinseco, che deve essere smentita dal fatto che il diverso oggetto del trasferimento (la partecipazione sociale in un caso, il compendio di beni organizzati ex art. 2555 c.c. dall’altro) nonché la diversa disciplina alla quale tale oggetto è sotto vari profili sottoposto, anche mediante la previsione di istituti dedicati e caratterizzanti (la successione nei crediti-debiti e nei contratti; la responsabilità per i debiti aziendali; il divieto di concorrenza; il trasferimento delle posizioni lavorative ecc…) denotano la giuridica non assimilabilità, ai sensi dell’art. 20, della cessione aziendale a quella della partecipazione sociale, per quanto totalitaria.

Quest’ultima, infatti, attribuisce non un compendio organizzato, quanto un vero e proprio status di socio e è del resto assoggettata ex lege ad imposta di registro in misura fissa (art. 11 tariffa parte prima all. DPR n. 131/86) anche in ragione di vincoli unionali.

Infatti, ancorché da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l’azienda sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si “monetizza” il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse, come confermato in ultimo dalle sentenza di Cassazione n. 7495/2024, per cui deve sempre darsi la prevalenza agli effetti giuridici sugli effetti economici del singolo atto.

Pertanto, dovendo essere considerati soltanto gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand’anche fosse quello di acquistare in via indiretta l’azienda della società compravenduta.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network