Agevolazione prima casa: è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26666 del 2021.
Se l’Amministrazione finanziaria contesta il beneficio “prima casa” è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato.
È questo il principio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26666 dello scorso 30 settembre 2021 in una controversia riguardante un immobile classificato come “villa” e quindi come immobile di lusso escluso dal beneficio.
- Corte di Cassazione - Sentenza numero 26666 del 30 settembre 2021
- Il testo della Sentenza della Corte di Cassazione numero 26666 del 30 settembre 2021
La sentenza – La controversia prende le mosse dal ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e catastale annualità 2007, e relative sanzioni, con cui erano state revocate le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in quanto immobile acquistato era classificato come “di lusso”.
Il ricorso del contribuente è stato accolto in entrambi i gradi di giudizio e avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione degli gli artt. 1, nota II bis, tabella parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 e 10 D.M. 2 agosto 1969 e D.M. 4 dicembre 1961 per avere i giudici affermato la mancata prova, da parte dell’Amministrazione, circa le caratteristiche di immobile di lusso con riguardo all’abitazione dei contribuenti.
Gli ermellini hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza dell’Amministrazione finanziaria che aveva lamentato la sentenza della CTR nella parte aveva rilevato il difetto dell’Amministrazione nell’assolvimento dell’onere della prova, erroneamente ad essa imputata.
La Corte di cassazione ha ribaltato l’onere probatorio affermando che, in materia di agevolazioni fiscale come quella “prima casa”, una volta che l’Amministrazione finanziaria contesti il beneficio “è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato, individuabile nel riconoscimento del trattamento fiscale di favore”, secondo la regola generale prevista dall’art. 2697 cc in cui è stabilito che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie quindi, sarebbe stato onere dei contribuenti fornire la prova del fatto che l’acquisto avesse avuto ad oggetto un immobile rientrante nei parametri dell’agevolazione, ossia non configurabile come “villa” e quindi immobile di lusso secondo la contestazione dell’Agenzia delle entrate. I contribuenti non hanno fornito alcuna prova a riguardo non avendo prodotto in giudizio alcuna documentazione tecnica idonea a contrastare la contestazione dell’Ufficio finanziario.
Con specifico riferimento al tema dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “villa” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 1 del d.m. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive.
A riguardo rilevano infatti non le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come villa, bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come immobile di lusso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Agevolazione prima casa: onere della prova a carico del contribuente