Imposta di bollo, c'è l'esenzione per l'annotazione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 393 del 23 settembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate. Con le modifiche a partire dal 1° gennaio manca la presentazione dell'istanza del contribuente e quindi anche il presupposto impositivo.
Imposta di bollo: per l’annotazione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo è prevista l’esenzione.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 393 del 23 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Con le modifiche operative a partire dal 1° gennaio 2020 viene a mancare la presentazione dell’istanza del contribuente diretta ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro per l’emanazione di un provvedimento amministrativo.
Di conseguenza manca anche il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
Imposta di bollo: esenzione per l’annotazione al PRA del fermo amministrativo
I chiarimenti sull’imposta di bollo in relazione all’annotazione al PRA, pubblico registro automobilistico, del provvedimento di fermo amministrativo è l’oggetto della risposta all’interpello numero 393 del 23 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 393 del 23 settembre 2020
- Imposta di bollo - annotazione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo.
L’Amministrazione finanziaria sposa la soluzione interpretativa proposta dall’istante, riepilogando il quadro normativo di riferimento.
Dal 1° gennaio 2020, in base a quanto previsto dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, articolo 2, comma 7:
“I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA.”
Con le modifiche il contribuente non presenta più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo.
Di conseguenza non può più essere applicata l’imposta di bollo.
La mancanza della presentazione della nota di richiesta della formalità, sia in forma cartacea sia digitale, fa venire meno il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
Imposta di bollo: la mancanza del presupposto impositivo dell’imposta
Il documento di prassi, in apertura, sottolinea il principio generale dell’imposta di bollo.
In linea generale, in base a quanto previsto dall’articolo 3, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine.
L’imposta da corrispondere è di 16 euro per ogni foglio.
La nuova modalità, messa in atto grazie al collegamento tra concessionario della riscossione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblico registro automobilistico, esclude la presentazione di qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al PRA, per ottenere la sospensione del fermo dei veicoli a motore.
Dal momento che non viene più prevista l’istanza del contribuente verso un ente pubblico per l’emanazione di un provvedimento amministrativo, riguardo alla tenuta di un pubblico registro, manca l’oggetto dell’imposta di bollo.
Il richiamo legislativo riportato nel documento di prassi è l’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate sposa quindi la soluzione dell’istante.
In chiusura, il documento di prassi spiega che l’interpretazione è avvalorata anche da quanto previsto dalla legge di bilancio 2020.
Il comma 809 dell’articolo 1 riporta infatti quanto segue:
“i Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di bollo: esenzione per l’annotazione al PRA del fermo