Gruppo IVA, non ne possono fare parte, come soggetti controllati, le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato. Lo precisa la risposta all'interpello numero 539 dell'11 novembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: non è possibile la verifica dei requisiti del rapporto di controllo e del vincolo finanziario.
Gruppo IVA, non possono far parte dei soggetti controllati le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 539 dell’11 novembre 2020, che si concentra sulla verifica del rapporto di controllo e il vincolo finanziario.
Nel caso prospettato, infatti, non è possibile verificare le condizioni indicate dall’articolo 2359, comma 1, del Codice civile.
Le stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti possono invece far parte del gruppo nel caso in cui la casa madre eserciti un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, a loro volta aderenti al gruppo IVA.
Gruppo IVA: la verifica del rapporto di controllo e del vincolo finanziario
La verifica del rapporto di controllo e del vincolo finanziario all’interno del gruppo IVA sono i principali temi dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta all’interpello numero 539 dell’11 novembre 2020, l’Amministrazione finanziaria conferma che non possono far parte dei soggetti controllati le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 539 dell’11 novembre 2020
- Esclusione di una stabile organizzazione residente di una società del gruppo dalla partecipazione dal «Gruppo IVA», ex art. 70-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, per insussistenza dei vincoli previsti dall’art. 70-ter del D.P.R. 633/1972.
Lo spunto per la risposta arriva dal quesito posto da alcune società coinvolte in una complessa operazione di riorganizzazione del gruppo IVA.
Le richieste si concentrano sui vincoli finanziari ed economici per la partecipazione a tale gruppo.
L’Agenzia delle Entrate richiama subito l’art. 70-ter, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972, ovvero il decreto IVA.
La norma prevede che esista un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando:
- tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
Per verificare il requisito di controllo si deve fare riferimento al comma 1, dell’articolo 2359 del Codice civile.
Tale disposizione prevede che si consideri controllata la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Il controllo può avvenire in modo diretto o indiretto e da parte di un soggetto stabilito non già in Italia o in un Paese con cui sia stato stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
In questo secondo si deve tenere conto dei chiarimenti della circolare del 31 ottobre 2018 n. 19/E che esclude un vincolo finanziario:
“qualora nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite all’estero.”
Non è infatti possibile riconoscere i voti esercitabili nell’assemblea di società per soggetti che non sono sottoposti alla disciplina civilistica citata.
Gruppo IVA: l’insussistenza del vincolo finanziario rende superflua la verifica su quello economico
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dall’istante, che esclude dal gruppo una delle società.
Ad ulteriore chiarimento il documento specifica che il perimetro del gruppo IVA si muove su due direttrici:
- una verticale, che comprende la controllante, se stabilita in Italia, e le controllate anch’esse stabilite in Italia;
- una orizzontale, che comprende le società, stabilite in Italia, che sono a loro volta controllate dallo stesso soggetto, sia esso stabilito in Italia o in un paese estero all’interno della white list.
In questo secondo caso il controllo deve avvenire in modo diretto e senza intermediazione da parte di un’altra società stabilita all’estero.
In risposta al caso concreto l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
“l’Istante afferma che nella catena di controllo che lega ALFA con la Branch Italiana, si interpongono due soggetti non residenti, ossia LUX e BETA.”
Non sussistono quindi le condizioni per le quali la società Beta possa far parte del gruppo IVA, in qualità di controllata.
Tale società non è residente in Italia e nei sui confronti non è possibile verificare il rispetto dei requisiti di cui all’art. 2359, comma 1, del Codice civile.
L’Agenzia delle Entrate, in linea con la soluzione proposta, verifica quindi l’insussistenza del vincolo finanziario.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che:
“La risposta positiva al quesito relativo alla insussistenza del vincolo finanziario rende superflua qualunque ulteriore analisi sulla sussistenza del vincolo economico”.
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