Contributi Gestione separata INPS 2021, la circolare n. 12 del 5 febbraio fissa le aliquote, massimali e minimali di reddito per professionisti e collaboratori. Entra nei contributi previdenziali la quota aggiuntiva di finanziamento dell'ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA. Di seguito istruzioni e novità.
Contributi Gestione separata INPS 2021, la circolare n. 12 del 5 febbraio definisce aliquote, minimali e massimali di reddito per professionisti e collaboratori.
Debutta l’aliquota aggiuntiva di finanziamento dell’ISCRO, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.
La nuova aliquota dello 0,26% è dovuta esclusivamente dai professionisti che esercitano l’attività di lavoro autonomo in via abituale ed iscritti alla Gestione separata INPS, che autofinanziano la cassa integrazione sperimentale prevista per le partite IVA.
L’aliquota ISCRO passerà poi allo 0,51% per il 2022 e per il 2023, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021.
La circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2021 fissa inoltre il minimale ed il massimale di reddito per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata INPS. Si tratta, sintetizzando, dell’importo dei contributi minimi dovuti e parimenti del limite massimo di reddito per la determinazione dell’importo dei contributi.
Gestione separata INPS 2021, nei contributi dei professionisti entra l’aliquota ISCRO: istruzioni e novità
Entra ufficialmente nel calcolo dei contributi INPS dovuti dai professionisti l’aliquota ISCRO dello 0,26%, a finanziamento della cassa integrazione per le partite IVA. La quota di contribuzione aggiuntiva salirà allo 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Come riportato nella circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2021, il versamento aggiuntivo è dovuto per i professionisti che esercitano attività abituale di lavoro autonomo, ed iscritti alla Gestione separata INPS, non assicurati presso altre gestioni obbligatorie o titolari di pensione.
L’aliquota dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS per il 2021 è quindi pari al 25,98%:
- aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
- aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.
Resta pari al 24% l’aliquota dovuta invece dai soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
Professionisti | Aliquote contributi Gestione separata 2021 |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
- Circolare INPS numero 12 del 5 febbraio 2021
- Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2021. Nuova aliquota contributiva. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Contributi Gestione separata INPS 2021 collaboratori e figure assimilate
L’aliquota dei contributi IVS per i collaboratori e figure assimilate iscritti alla Gestione separata INPS è pari al 33%.
Come riportato nella circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2021, si aggiungono inoltre le seguenti aliquote:
- 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
- 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrato nella circolare n. 122/2017.
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote Gestione separata INPS 2021 |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Contributi Gestione separata INPS 2021, minimale e massimale di reddito
Il massimale di reddito per il calcolo dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alla Gestione separata è pari a 103.055 euro per il 2021. Le aliquote sopra indicate per professionisti, collaboratori e figure assimilate si applicano quindi fino al raggiungimento del reddito massimo fissato con la circolare INPS n. 12/2021.
Il minimale di reddito, ovvero la soglia che determina l’importo dei contributi minimi dovuti all’INPS, è invece pari a 15.953 euro.
Gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro.
Ecco invece l’importo dei contributi minimi dovuti nel 2021 da professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, che applicano le ulteriori aliquote:
- 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
- 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
---|---|---|
15.953,00 euro | 24% | 3.828,72 euro |
15.953,00 euro | 25,98% | 4.144,59 euro (IVS 3.988,25 euro) |
15.953,00 euro | 33,72% | 5.379,35 euro (IVS 5.264,52 euro |
15.953,00 euro | 34,23% | 5.460,71 euro (IVS 5.264,52 euro) |
Gestione separata INPS 2021: ripartizione contributi aziende committenti e liberi professionisti
Per i rapporti di collaborazione, il committente è tenuto a versare 2/3 della somma dovuta a titolo di contributi per gli iscritti alla Gestione separata INPS 2021.
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.
I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata versano invece l’intero importo dei contributi dovuti, entro le stesse scadenze per il pagamento delle imposte sui redditi.
Contributi Gestione separata INPS: principio di cassa allargato per i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2021
In virtù del principio di cassa allargato, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 2021 si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.
Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote della Gestione separata 2020.
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